C’è anche l’assoluta inesistenza di locali idonei nella zona assegnata alla nuova farmacia tra le «disfunzionalità» della pianificazione comunale che possono rendere necessaria la revisione della Pianta organica. E’ quanto sostiene la sentenza pubblicata ieri con cui il Consiglio di Stato ha accolto l’appello presentato dai due farmacisti che nel 2016, nell’ambito del concorso straordinario, avevano vinto la terza sede del comune di Cameri, in provincia di Novara. Una volta accettata l’assegnazione, i due avevano appurato che nell’area individuata dal comune erano del tutto assenti immobili nei quali collocare la nuova farmacia, eccezion fatta per un capannone che la società proprietaria – in concordato fallimentare – non intendeva comunque cedere.
I farmacisti, di conseguenza, avevano sollecitato il comune a rivedere la pianta organica per poter aprire in locali ubicati all’esterno della zona di pertinenza, ma l’amministrazione si era rifiutata: «non sarebbe opportuno modificare la sede in assenza di una richiesta di nuova pianificazione regionale» aveva osservato il Municipio, «anche al fine di evitare inutili contenziosi sia con la Regione Piemonte sia con terzi controinteressati» (le altre due farmacie già in attività a Cameri sono entrambe comunali).
I due vincitori hanno quindi presentato ricorso al Tar e, sconfitti in primo grado, si sono appellati al Consiglio di Stato che ha dato loro ragione. Acclarata l’oggettiva impossibilità di aprire nella zona assegnata (così come certificato dagli interessati con tre diverse perizie tecniche), la sentenza ricorda che la Pianta organica rappresenta «lo strumento il quale il Comune disciplina la dislocazione sul territorio delle sedi farmaceutiche, al fine di garantire la loro corretta localizzazione e assicurare agli utenti il più agevole e funzionale accesso al servizio farmaceutico». A sua volta, proseguono i giudici, «l’istituto della revisione della pianta organica consente di modificare sedi e loro localizzazione laddove emerga, col trascorrere del tempo, una sopravvenuta disfunzionalità nella pianificazione, rilevatasi non più rispondente all’interesse pubblico». Rappresenta una «disfunzionalità», prosegue il Consiglio di Stato, anche il caso in esame, «caratterizzato dalla assoluta impossibilità di aprire la terza farmacia per carenza di locali idonei nella zona di pertinenza».
Per i giudici d’appello, pertanto, sono inconsistenti tanto le obiezioni del Comune (che si era rimesso illegittimamente alle scelte della Regione, quando la legge demanda interamente all’amministrazione municipale la gestione della Pianta organica) quanto le conclusioni maturate in primo grado dal Tar Piemonte, secondo le quali le sedi delle farmacie istituite con il concorso straordinario possono essere modificate soltanto a procedura interamente conclusa. Come già affermato in precedenti sentenze, ricorda al riguardo il Consiglio di Stato, «l’indizione del concorso e tutti gli atti conseguenti non rappresentano ostacolo alla revisione della pianta organica», soprattutto quando in gioco c’è «l’interesse pubblico a un più efficiente e capillare servizio farmaceutico per i propri cittadini, nel rispetto delle finalità proconcorrenziali perseguite dal Legislatore».