Per fatturato annuo Ssn si intendono i farmaci ceduti dalle farmacie in regime di rimborso al netto dell’iva, della quota di compartecipazione a carico dell’assistito, dello sconto al Servizio sanitario e dei compensi per la dpc. E’ quanto scrive il ministero della Salute nel parere inviato lunedì agli assessorati regionali della Sanità per fare definitivamente chiarezza sulle modalità con cui le farmacie devono calcolare il proprio fatturato ai fini delle agevolazioni previste dalla legge 662/96 (sconto dell’1,5% per le rurali sussidiate sotto i 450mila euro, riduzione del 60% sugli sconti per le farmacie urbane e rurali sotto i 300mila euro).
L’intervento (richiesto da Federfarma a dicembre proprio per superare le difformità interpretative regionali che nel tempo hanno generato contenziosi e iniquità) passa in rassegna le sentenze che negli anni hanno fatto giurisprudenza in materia. Sull’esclusione del ticket, per esempio, il parere cita due decisioni del Tribunale di Siracusa e del Tar Piemonte, che viene tirato in ballo anche a proposito dello sconto Ssn. Sullo scomputo dei compensi per la dpc, invece, il Ministero chiama a sostegno una sentenza della Corte di Appello di Trento e una nota dell’Agenzia delle Entrate, nella quale si ricorda che i farmaci in distribuzione per conto sono acquistati dall’Asl e le farmacie rendono una «prestazione». Per finire, poi, il parere propende anche per l’esclusione dal fatturato Ssn di riferimento dell’integrativa, sulla scorta (tra gli altri) di un intervento del Consiglio di Stato e di alcuni passaggi del decreto ministeriale datato 3 dicembre 2010.
Ora, come Federfarma scrive nella circolare diffusa ieri per dare notizia del parere, toccherà alle rappresentanze regionali della Federazione far valere le considerazioni del dicastero davanti ai loro assessorati regionali. E in diversi casi serviranno diplomazia e pazienza, perché è improbabile che i titolari troveranno strada spianata dappertutto. Non va dimenticato infatti che alle sentenze messe sul tavolo dal Ministero per sostenere le proprie tesi, le Regioni possono replicare con una pila altrettanto alta di decisioni che affermano esattamente l’opposto. Non è neanche necessario fare lunghe ricerche: nella stessa sentenza del Tar Piemonte citata dal parere per escludere dal computo del fatturato Ssn sconti e ticket, per esempio, si afferma che l’integrativa va invece aggiunta (numero 675 del 13 maggio 2016). E i farmacisti sardi ricorderanno certamente la sentenza del Consiglio di Stato che, intervenendo su un contenzioso locale, affermò esattamente la stessa tesi.
Il rischio, in sostanza, è che l’intervento del Ministero si riveli inconcludente, perché non aggiunge nulla di decisivo rispetto a una giurisprudenza che da anni produce sentenze contraddittorie. Per di più, non va sottovalutato lo spettro della retroattività: nel momento in cui le Regioni dovessero fare proprio l’orientamento della Salute, a molti titolari potrebbe venire la tentazione di rivolgersi al giudice per recuperare le somme pregresse. Il conto finale sarebbe indigeribile per parecchie amministrazioni.
Al momento, dunque, meglio non mettere il carro davanti ai buoi. E constatare che per ora possono felicitarsi del parere ministeriale soltanto le farmacie di quelle Regioni, come la Lombardia, in cui già da tempo il fatturato Ssn viene determinato nei modi indicati. Ieri le loro farmacie hanno tirato un bel sospiro di sollievo: se il parere avesse ridotto la lista delle voci da escludere, qualcuno al Pirellone avrebbe potuto mettersi a fare conti.