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Fattura elettronica, per le farmacie si profila esenzione solo parziale

21 Novembre 2018

Per le farmacie potrebbe slittare di un anno l’obbligo, in vigore dal primo gennaio, di emettere fattura elettronica sulle prestazioni che finiscono nella dichiarazione dei redditi precompilata. E’ quanto prevede l’emendamento alla legge di conversione del decreto fiscale presentato ieri al Senato dal relatore di maggioranza, Emiliano Fenu (M5S). La proposta di modifica mira a risolvere le obiezioni sollevate venerdì dal Garante per la privacy, che in una segnalazione aveva rilevato forti criticità nel sistema digitale per la fatturazione elettronica, tali da pregiudicarne «la compatibilità con la normativa in materia di protezione dei dati personali».

Per superare le perplessità dell’Authority, l’emendamento propone l’esonero «dall’obbligo di fatturazione elettronica di cui all’articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 127/2015» di tutti i soggetti «tenuti all’invio dei dati per l’elaborazione della dichiarazione dei redditi precompilata». Attenzione però: l’esonero riguarda soltanto «le fatture i cui dati sono inviati al Sistema tessera sanitaria», in altri termini quelle che si riferiscono a prodotti o servizi che il contribuente può portare in detrazione nella precompilata. Se ne deduce che sulle fatture emesse in massima parte dalle farmacie – le cosiddette “B2B”, indirizzate a fornitori o aziende – permane l’obbligo di passare alla digitalizzazione dal primo gennaio.

Il distinguo operato dall’emendamento è in linea con la segnalazione del Garante, che aveva posto l’accento soprattutto sulla protezione dei dati sanitari, ma apre la porta ad alcuni dilemmi che probabilmente troveranno risposta dopo l’eventuale approvazione del decreto fiscale. Il più importane riguarda la certificazione fiscale delle prestazioni: se di fatto la normativa di riferimento cancella dal nuovo anno la fatturazione cartacea e l’emendamento esonera dalla fattura elettronica le prestazioni che vengono segnalate a Sogei ai fini della precompilata, sarebbe logico dedurre che per tutto il nuovo anno l’erogazione della prestazione potrà essere certificata soltanto dallo scontrino fiscale. E’ l’ipotesi che al momento circola tra gli addetti ai lavori, ma risposte certe potranno arrivare soltanto dopo l’approvazione del decreto fiscale.