attualita

Aliquote iva sui prodotti covid, che cosa è cambiato dal primo gennaio

15 Gennaio 2021

La Legge di bilancio 2021, cogliendo l’opportunità offerta dalla direttiva europea 2020, consente l’applicazione fino al 31 dicembre 2022 del regime di “aliquota zero” per la strumentazione diagnostica e i vaccini contro l’epidemia. Per i restanti beni destinati a fronteggiare l’emergenza sanitaria in corso si applicherà, invece, dal 1° gennaio 2021, l’aliquota del 5% prevista dal decreto Rilancio. Ricordiamo che i beni considerati necessari per il contenimento e la gestione dell’emergenza epidemiologica Covid-19, sono tra gli altri: ventilatori polmonari per terapia intensiva e sub intensiva; mascherine chirurgiche; mascherine ffp2 e ffp3; articoli di abbigliamento protettivo per finalità sanitarie quali guanti in lattice, in vinile e in nitrile, visiere e occhiali protettivi, tuta di protezione, calzari e soprascarpe, cuffia copricapo, camici impermeabili, camici chirurgici; termometri; detergenti disinfettanti per mani; dispenser a muro per disinfettanti; soluzione idroalcolica in litri; perossido al 3 per cento in litri; carrelli per emergenza eccetera.

Pertanto, allo stato attuale, dal 1° gennaio 2021:

– l’esenzione, con diritto alla detrazione, si applicherà limitatamente alle operazioni relative a strumentazione diagnostica e ai vaccini contro il Covid-19.

– i restanti beni destinati a contrastare l’emergenza sanitaria saranno soggetti a IVA con l’aliquota ridotta del 5%. Per maggiori informazioni potete scrivere una mail al seguente indirizzo info@datafarma.it, contattarci telefonicamente al numero verde 800.900.245 o tramite whatsApp al n.ro 351-0887695

Manuel Botrugno, Datafarma