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Anticorruzione: quando la farmacia non può assumere un’ex dipendente Asl

6 Aprile 2023

L’ex dipendente di un’Azienda sanitaria emiliana non può essere assunta dalla farmacia dove, nei tre anni precedenti, ha svolto due ispezioni sulle condizioni igienico sanitarie dei locali e sullo stato di conservazione dei medicinali. Lo chiarisce l’Anac, l’Autorità nazionale anticorruzione, in una richiesta di parere formulata dal titolare della farmacia. Nel suo intervento, il Garante fa riferimento alla cosiddetta norma sul “pantouflage”: i dipendenti delle pubbliche amministrazioni che hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali, una volta concluso il rapporto di lavoro non possono svolgere nei tre anni successivi attività lavorativa o professionale presso i soggetti privati sui quali in precedenza avevano vigilato.

«I contratti conclusi e gli incarichi conferiti in violazione di quanto previsto dal presente comma» ricorda in particolare l’Anac «sono nulli, ed è fatto divieto ai soggetti privati che li hanno conclusi o conferiti di contrattare con le pubbliche amministrazioni per i successivi tre anni con obbligo di restituzione dei compensi eventualmente percepiti e accertati».

Il caso esaminato riguarda una farmacista che fino al 30 giugno 2022 lavorava nell’Asl-Irccs di un capoluogo emiliano in qualità di Componente della commissione di vigilanza, ispezione e controllo sulle farmacie. In tale incarico aveva preso parte a due ispezioni nella farmacia che ha richiesto il parere, una nel febbraio 2020 e una nel luglio successivo: nella prima erano state verificate le condizioni dei locali e lo stoccaggio dei medicinali e si era conclusa con giudizio “ottimo”; la seconda, effettuata insieme ai Nas di Parma, aveva portato alla compilazione di un verbale sottoscritto dalla dottoressa.

Secondo Anac, risultano determinanti per l’applicazione del divieto di pantouflage anche due pareri favorevoli che la farmacista aveva indirizzato al Comune in risposta alla richiesta di ampliamento del laboratorio formulata sempre dalla stessa farmacia. Tale divieto, specifica l’Anac, «si applica non solo al soggetto che abbia firmato l’atto, ma anche a coloro che abbiano partecipato al procedimento».