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Beni per la pandemia, dalle Entrate l’elenco analitico dei prodotti “agevolati”

22 Ottobre 2020

Dopo gli interventi dell’Agenzia delle Dogane e del ministero della Salute, l’Agenzia delle Entrate ha fornito il 15 ottobre – con la circolare 26 – nuovi chiarimenti di carattere interpretativo e operativo circa l’applicazione dell’iva ai prodotti da covid. L’intervento, in particolare, definisce analiticamente quali sono i beni che godono di aliquota iva agevolata, soltanto elencati nel decreto originale:

– le «mascherine» chirurgiche e quelle Ffp2 e Ffp3 con i singoli filtri, a condizione che siano validamente certificate come dispositivo medico o dispositivo di protezione individuale;

– i «detergenti disinfettanti per mani» con potere disinfettante, a prescindere dalle dimensioni della confezione.

– i «dispenser a muro per disinfettanti», ossia i distributori di disinfettanti che hanno elementi di ancoraggio e fissità (per esempio al terreno o a muro); pertanto sono incluse le piantane dotate di sistemi di fissaggio e sono escluse tutte le strutture facilmente asportabili (come le colonnine di cartone);

– le «soluzione idroalcolica in litri», ossia i disinfettanti a base alcolica, certificati/autorizzati come presidi medico chirurgici o biocidi, utilizzati per la pulizia di superfici e in ambito sanitario. Sono esclusi dall’esenzione iva i presidi medico chirurgici e i biocidi con etanolo inferiore al 70%, in quanto per la disinfezione delle superfici, secondo l’Istituto superiore di sanità, sono efficaci quelli contenenti quantità maggiori o uguali al 70%. Le confezioni possono avere capacità maggiori, uguali o inferiori a un litro. La cessione delle soluzioni idroalcoliche in litri è esente iva solo se è effettuata per finalità sanitarie;

– i presidi medico chirurgici e i biocidi a base di «perossido di idrogeno al 3 per cento» (per esempio «acqua ossigenata») indipendentemente dal formato della confezione.

Ancora a proposito di disinfettanti, l’Agenzia precisa che non tutti i prodotti corrispondenti ai codici Taric dell’Agenzia delle Dogane sono esenti: l’agevolazione riguarda soltanto i biocidi e i presidi medico chirurgici autorizzati dall’autorità competente (ministero della Salute): «in assenza di questa autorizzazione o nelle more della stessa, la relativa cessione non potrà beneficiare dell’esenzione iva».

Nella «strumentazione per diagnostica covid-19», inoltre, l’Agenzia fa rientrare anche i saturimetri (pulsossimetri e ossimetri), in quanto dispositivi medici che permettono di diagnosticare una sofferenza a carico dell’apparato respiratorio la cui responsabilità può essere attribuita anche a covid». I dispositivi, tuttavia, devono riportare i codici Taric indicati dalle Dogane nella circolare 12/D del 2020. Nello stesso documento sono elencati i codici richiesti per applicare il regime agevolato ai test sierologici. Infine, dice ancora l’Agenzia delle Entrate, rientrano tra gli Articoli di abbigliamento protettivo per finalità sanitarie tutti i beni che possiedono le caratteristiche tecniche idonee a garantire la protezione degli operatori soggetti ai protocolli antipandemia , purché siano indicati nel Rapporto Iss covid-19 e rientrino nelle voci doganali che presentano le caratteristiche di dpi di dispositivo medico.

Agnese D’Amico – DataFarma