Gli articoli 27-29 dell’Accordo di recesso disciplinano il riconoscimento delle qualifiche professionali fino al termine del periodo di transizione. In particolare, al periodo in questione al Regno Unito si continuerà ad applicare la vigente legislazione UE, con particolare riferimento alla libertà di stabilimento ai sensi del titolo III della direttiva 2005/36/CE relativamente a tutti i regimi di riconoscimento ivi previsti, ai casi previsti dall’art. 3 (3) e al riconoscimento in base alla Tessera professionale europea (art. 4 quinquies della direttiva).
Le qualifiche professionali conseguite in Italia e nel Regno Unito continueranno a essere riconosciute nell’altro Paese in base alla direttiva 2005/36/Ce per tutto il periodo di transizione della Brexit. E’ quanto fa sapere il ministero della Salute in una nota che aggiorna i contenuti dell’accordo di recesso sottoscritto il 29 gennaio da Londra e Bruxelles: fino al 31 dicembre, spiega in particolare il dicastero, il Regno Unito rimane uno Stato membro dell’Unione a tutti gli effetti, di conseguenza in tale periodo i provvedimenti di riconoscimento delle qualifiche professionali emanati dai due governi continueranno a «produrre effetti» nei rispettivi Paesi.
Stesso discorso, prosegue la comunicazione del Ministero, per le richieste di rilascio di attestati di conformità e good standing ai fini del riconoscimento delle qualifiche professionali: «le istanze presentate nel Regno Unito prima della fine del periodo di transizione» dettaglia la nota «godranno delle già richiamate disposizioni della direttiva 2005/36/Ce.