Clausola di salvaguardia, rimozione del farmaco dalle liste di trasparenza, acquisto in proprio e distribuzione tramite dd/dpc. Sono le tre opzioni cui possono ricorrere le Regioni nel caso in cui risulti carente un farmaco di riferimento delle liste di trasparenza così come le riepiloga l’Aifa in una nota diffusa l’altro ieri. «Le tre misure» ricorda l’Agenzia «possono essere utilizzate allo scopo di garantire l’assistenza farmaceutica a livello regionale, evitando oneri a carico del cittadino e ottimizzando le risorse economiche».
Il caso in ipotesi, come detto, è quello di un farmaco che nelle liste di trasparenza dell’Aifa svolge il ruolo di prodotto di riferimento, cioè il suo prezzo definisce la quota di rimborso per tutta la sua categoria di equivalenza. Nel caso in cui sia soggetto a carenza, ricorda la nota, «Regioni o Province autonome hanno la possibilità di scegliere autonomamente le modalità più adatte a garantire l’assistenza farmaceutica, consentendo al tempo stesso di evitare oneri a carico del cittadino e ottimizzare le risorse economiche».
Tra «le modalità solitamente adottate», in particolare, l’Aifa ne ricorda tre:
Al tempo stesso, prosegue la nota, « l’Aifa procederà a un controllo sulla capacità produttiva (del farmaco soggetto a carenza, ndr), in termini di numero di pezzi annuali distinti per confezione, a garanzia della fornitura Ssn del prodotto e sullo stato delle scorte disponibili, e condurrà attività di monitoraggio volte a garantire l’adeguata fornitura del farmaco in funzione dei bisogni della popolazione».