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Carenza del farmaco di riferimento, l’Aifa ricorda le opzioni disponibili

7 Marzo 2024

Clausola di salvaguardia, rimozione del farmaco dalle liste di trasparenza, acquisto in proprio e distribuzione tramite dd/dpc. Sono le tre opzioni cui possono ricorrere le Regioni nel caso in cui risulti carente un farmaco di riferimento delle liste di trasparenza così come le riepiloga l’Aifa in una nota diffusa l’altro ieri. «Le tre misure» ricorda l’Agenzia «possono essere utilizzate allo scopo di garantire l’assistenza farmaceutica a livello regionale, evitando oneri a carico del cittadino e ottimizzando le risorse economiche».

Il caso in ipotesi, come detto, è quello di un farmaco che nelle liste di trasparenza dell’Aifa svolge il ruolo di prodotto di riferimento, cioè il suo prezzo definisce la quota di rimborso per tutta la sua categoria di equivalenza. Nel caso in cui sia soggetto a carenza, ricorda la nota, «Regioni o Province autonome hanno la possibilità di scegliere autonomamente le modalità più adatte a garantire l’assistenza farmaceutica, consentendo al tempo stesso di evitare oneri a carico del cittadino e ottimizzare le risorse economiche».

Tra «le modalità solitamente adottate», in particolare, l’Aifa ne ricorda tre:

  1. Applicazione della “clausola di salvaguardia”: la Regione può «farsi carico della differente quota di prezzo tra medicinale erogato e il prezzo di riferimento, per evitare che sia il cittadino a pagare la differenza di prezzo».
  2. Eliminazione del farmaco dalla lista di trasparenza: la Regione può «provvedere autonomamente a togliere dalla propria lista regionale il farmaco che risulti indisponibile».
  3. Accordi di dd o dpc: allo scopo di garantire l’assistenza farmaceutica, «i medicinali vengono generalmente acquistati dalle Asl/Regioni ma distribuiti all’assistito attraverso le farmacie (dpc) oppure ricorrendo alle farmacie pubbliche territoriali (dd)».

Al tempo stesso, prosegue la nota, « l’Aifa procederà a un controllo sulla capacità produttiva (del farmaco soggetto a carenza, ndr), in termini di numero di pezzi annuali distinti per confezione, a garanzia della fornitura Ssn del prodotto e sullo stato delle scorte disponibili, e condurrà attività di monitoraggio volte a garantire l’adeguata fornitura del farmaco in funzione dei bisogni della popolazione».