Il potere sostitutivo che consente alle Regioni di istituire al posto dei comuni inadempienti le sedi farmaceutiche necessarie per quorum sussiste soltanto per le necessità legate al concorso straordinario e non riguarda le revisioni ordinarie della Pianta organica. E’ quanto sostiene il Consiglio di Stato nel parere reso il 23 gennaio scorso su richiesta del ministero della Salute. Il caso sul quale i giudici amministrativi sono stati chiamati a esprimersi nasce dal ricorso straordinario al Presidente della Repubblica con il quale alcuni farmacisti avevano impugnato un provvedimento regionale diretto a istituire alcune sedi farmaceutiche nel comune di Taranto.
E’ noto che i Comuni non sempre rispettano l’obbligo biennale di revisione della pianta organica. Capita così che alcune amministrazioni regionali si impongano sull’ente locale per impartire le disposizioni che quest’ultimo non ha adottato. Per il Consiglio di Stato, tuttavia, le norme delineano un sistema per cui i Comuni sono preposti a determinare, in base ai parametri di legge, il numero delle farmacie e la localizzazione delle nuove sedi, mentre le Regioni non sarebbero titolari di un potere sostitutivo nei confronti dei Comuni inadempienti.
Tale potere, ricordano i giudici, sarebbe limitato al solo concorso straordinario, la cui disciplina imponeva il rispetto di un cronoprogramma necessario a garantire la rapida conclusione della procedura concorsuale. Si ricorderà, infatti, che i Comuni dovevano istituire le nuove sedi entro 30 giorni dalla data di conversione della nuova legge, pena dell’insorgenza della «competenza sostitutiva della Regione» (legge 27/2012, articolo 11 comma 9) e, nell’ipotesi di inadempienza anche di quest’ultima, era addirittura previsto l’ulteriore intervento sostitutivo del Governo. Il potere regionale è dunque interpretato dal Consiglio di Stato come «possibile potere sostitutivo» esplicabile in prima applicazione nell’ambito di un regime procedurale transitorio esclusivamente riferito al concorso straordinario.
L’approdo del Giudice è corroborato anche dall’interpretazione letterale dell’articolo 2 della legge 475/68, laddove stabilisce che è il Comune che «identifica le zone di collocazione delle nuove farmacie» al fine di assicurare un’equa distribuzione sul territorio. Si è infatti ritenuto che la scelta del legislatore statale di attribuire ai Comuni il compito di individuare le zone in cui collocare le farmacie risponda «all’esigenza di assicurare un ordinato assetto del territorio corrispondente agli effettivi bisogni della collettività» e, dunque, quel compito non può che spettare al livello di governo più vicino ai cittadini. Inutile, pertanto, «individuare un momento decisionale ulteriore e autonomo rispetto a quello riservato all’amministrazione comunale circa la localizzazione della farmacia».
avv. Silvia Stefania Cosmo
Studio Cavallaro Duchi Lombardo e Associati