Il ddl concorrenza approvato il 20 aprile dal Consiglio dei ministri comincerà l’iter legislativo dal Senato, in commissione Industria e commercio. È quanto segnala Federfarma in una circolare diffusa ieri: il testo, come noto, presenta soltanto una disposizione di diretto interesse per le farmacie, all’articolo 7, diretta a chiarire il quadro normativo in materia di preparazioni galeniche. La norma, in sintesi, interverrebbe sul d.lgs 30/2005 (il Codice della proprietà industriale) eliminando dalle indicazioni sulla preparazione estemporanea in farmacia di medicinali con ricetta la condizione che non vengano utilizzati principi attivi realizzati industrialmente (lettera c, comma 1 dell’articolo 68).
«Con tale modifica» scrive Federfarma «viene eliminata la limitazione che a oggi obbliga il farmacista a realizzare in via autonoma il principio attivo necessario alla preparazione galenica, quando il farmaco prodotto industrialmente è ancora coperto da brevetto». Tale limitazione, osserva ancora il sindacato, era stata in parte superata dalla sentenza del Consiglio di Stato 4257/2015, nella quale si diceva che «se il principio attivo si trova in commercio allo stato di materia prima, il farmacista se ne approvvigiona dal produttore e procede all’allestimento. Se invece il principio attivo si trova all’interno di un medicinale industrialmente prodotto, non può fare altro che utilizzare quello, poiché non c’è altro modo per garantire al paziente la possibilità di usufruire del medicinale personalizzato che gli è stato prescritto dal medico».
Con la modifica impartita dal ddl, conclude la circolare, «sarà perfettamente legittimo per la farmacia poter disporre della materia prima, seppur ancora coperta da brevetto industriale, per poter allestire nel proprio laboratorio preparazioni magistrali che corrispondano a specifiche prescrizioni mediche».