Non fa perno soltanto sulla farmacia dei servizi, ma anche sul potenziamento della capacità produttiva delle strutture pubbliche e convenzionate, così come di medici e specialisti, il piano di contrasto alle liste d’attesa che nella riunione di martedì il Consiglio dei ministri ha affidato a un ddl ora in viaggio per le Camere.
Le disposizioni sulla farmacia dei servizi, che abbiamo già riassunto ieri, sono quelle già viste nel ddl Semplificazioni, che il governo aveva varato a fine marzo e ora è in “lista d’attesa” per l’esame in Parlamento. Vediamo allora le misure rivolte agli altri erogatori, che lavoreranno parallelamente alle farmacie per assorbire la domanda “inevasa” di prestazioni.
All’articolo 4, per esempio, il ddl prevede che nello 0,4% del Fondo sanitario nazionale che (in base alla Legge di bilancio per il 2024) le Regioni possono utilizzare per lo smaltimento delle liste d’attesa rientrino «anche gli emolumenti corrisposti ai medici specialisti con incarichi di lavoro autonomo finalizzati al recupero delle liste d’attesa». Sempre allo stesso articolo, inoltre, vengono incrementate le tariffe orarie delle prestazioni aggiuntive «rese nei servizi che presentano maggiori necessità» e sulle stesse scatta un’imposta sostitutiva del 15% su Irpef e addizionali locali.
All’articolo 5, si stabilisce che «per garantire la completa attuazione dei Piani operativi per il recupero delle liste d’attesa, le aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale possono avvalersi degli specialisti ambulatoriali interni già in servizio a tempo indeterminato», ai quali viene riconosciuto un incremento della tariffa oraria fino a 100 euro lordi». L’articolo 6, poi, prevede che «i medici in formazione specialistica regolarmente iscritti al relativo corso» possano assumere «incarichi libero-professionali, anche di collaborazione coordinata e continuativa, presso i servizi sanitari del Ssn fino a un massimo di 10 ore settimanali». Sempre al fine di ridurre le liste d’attesa (e contrastare il fenomeno dei cosiddetti gettonisti), Regioni ed enti del Ssn sono autorizzati dall’articolo 7 «a reclutare il personale del comparto e della dirigenza medica e sanitaria nonché delle professioni sanitarie attraverso forme di lavoro autonomo, anche di collaborazione coordinata e continuativa».
Infine, all’articolo 8 il ddl incrementa di un punto, dal 3 al 4% nel 2024 e dal 4 al 5% nel 2025, i tetti di spesa destinati a Regioni e Asl per l’acquisto di prestazioni sanitarie dagli erogatori privati. E all’articolo 12 introduce «misure premiali e sanzionatorie» per le Regioni che garantiscono il rispetto dei limiti massimi di attesa.