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Decreto Riaperture, via libera ad Arcuri per altri interventi sui prezzi

15 Luglio 2020

Ora lo dice anche la legge: il Commissario straordinario per l’emergenza Covid, Domenico Arcuri, «può stipulare appositi protocolli con le associazioni di categoria delle imprese distributrici al fine di disciplinare i prezzi massimi di vendita al dettaglio» delle mascherine facciali di tipo chirurgico, per assicurare «l’effettiva fornitura e distribuzione di tali prodotti». E’ quanto prevede all’articolo 1bis la legge che promulga il decreto Riaperture del 16 maggio scorso (33/2020, recante ulteriori misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da covid-19).

Il ddl di conversione è stato approvato ieri dalla Camera in seconda lettura, dopo il via libera impartito dal Senato il 24 giugno. E proprio a Palazzo Madama, in commissione Affari costituzionali, aveva ottenuto luce verde l’emendamento del Governo dal quale scaturisce l’articolo.

Il testo, in sostanza, aggiunge un comma all’articolo 122 di un altro decreto risalente al periodo dell’emergenza, il 18/2020 del 17 marzo, che istituiva la figura del Commissario straordinario. «Al fine di assicurare il più ampio accesso da parte della popolazione alle mascherine facciali di tipo chirurgico» recita la disposizione «il Commissario può stipulare appositi protocolli con le associazioni di categoria delle imprese distributrici al fine di disciplinare i prezzi massimi di vendita al dettaglio e i rapporti economici necessari ad assicurare l’effettiva fornitura e distribuzione dei beni, ivi incluse le misure idonee a ristorare gli aderenti dell’eventuale differenza rispetto ai prezzi di acquisto, ferma restando la facoltà di cessione diretta, da parte del Commissario, a un prezzo non superiore a quello di acquisto».

Per farmacie e grossisti la lettura dell’articolo fa scattare il “déjà vu”, perché la filiera ha già stipulato con Arcuri tre diversi protocolli su prezzi e distribuzione delle mascherine. Come si ricorderà, discendevano tutti dall’ordinanza del Commissario straordinario del 26 aprile, che mirava a calmierare i prezzi di vendita al pubblico delle mascherine chirurgiche stabilendo un prezzo finale di vendita non superiore a 0,50 euro al pezzo, al netto dell’Iva. Perché allora questa integrazione che di fatto specifica e integra i poteri attribuiti ad Arcuri dal decreto 18/2020? Sembra far fatica a trovare una giustificazione persino il Servizio studi della Camera, che nel dossier di lettura predisposto per i deputati scrive non senza incertezza: «La ratio pare essere quella di assicurare comunque le forniture, anche in assenza di un approvvigionamento diretto da parte delle imprese distributrici».

Non restano, a rigor di logica, che due spiegazioni: l’articolo 1bis potrebbe essere una sorta di “tappabuchi” con cui legittimare i provvedimenti impartiti e i protocolli sottoscritti dal Commissario da maggio in avanti, decisamente “border line” rispetto agli effettivi poteri che il decreto originario gli conferiva; oppure, potrebbe servire a promulgare anche oltre la fase della prima emergenza le competenze di Arcuri in materia di mascherine.