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Decreto Rilancio, per gli uffici della Camera mascherine «esenti da iva»

26 Maggio 2020

L’articolo 124 comma 2 del decreto Rilancio, in vigore dal 19 maggio, dispone che fino al 31 dicembre la cessione di mascherine e degli altri prodotti covid (come disinfettanti, termometri e guanti) è «esente dall’iva con diritto alla detrazione dell’imposta, ai sensi dell’articolo 19, comma 1, del dpr 633/1972». E’ quanto si legge nella Scheda di lettura redatta dagli uffici della Camera dopo l’assegnazione del decreto alla commissione Bilancio per l’avvio dell’iter di conversione.

Il passaggio ha la sua rilevanza, perché nei giorni scorsi Federfarma si era rivolta all’Agenzia delle Entrate proprio per avere un chiarimento sull’interpretazione da dare al comma 2: si tratta di una vera e propria esenzione in senso “tecnico”, era il quesito del sindacato, oppure – trattandosi di operazione che rimane comunque imponibile – il comma introduce di fatto un’aliquota iva pari a zero? Dato che la quasi totalità delle farmacie applica il metodo della ventilazione dei corrispettivi, ragionava Federfarma, la conferma di questa seconda lettura eviterebbe ai titolari fastidiosi cambiamenti di contabilità, «in quanto si continuerà a corrispondere la relativa imposta in base alle fatture di acquisto», con i prodotti elencati al comma 1 assoggettati all’aliquota zero sino al termine dell’anno.

La risposta dell’Agenzia delle Entrate deve ancora arrivare, intanto però la lettura che della disposizione danno i tecnici di Montecitorio sembra propendere per la prima ipotesi: il comma 2 non introduce un’aliquota iva pari a zero ma parla soltanto di esenzione sulle cessioni. Il dibattito in ogni caso resta aperto, con gli addetti ai lavori divisi tra una o l’altra interpretazione: propende per esempio per l’aliquota zero il commercialista romano Stefano Lucidi, che in un’analisi pubblicata stamattina sulla newsletter Sediva News ricorda come operazioni di questo genere siano già previste dalle norme nazionali, per esempio nelle cessioni di rottami oppure oro da investimento. «Seguendo dunque questa tesi dell’aliquota zero, che pare anche a noi meritevole di essere seguita» prosegue «non dovrebbe emergere alcun danno per le farmacie che adottano il metodo della ventilazione. E se questa tesi è fondata, non sorge alcuna necessità di adibire un tasto del registratore di cassa per tali operazioni, ferme le difficoltà operative per l’emissione di fatture elettroniche ad aliquota zero a soggetti diversi dalle persone fisiche».

Piuttosto, prosegue Lucidi, servirebbero chiarimenti ufficiali sugli esatti confini di alcune delle categorie di prodotto elencate al comma 1: «nei detergenti disinfettanti per mani rientrano anche i prodotti tout court detergenti oppure, come sembrerebbe più ortodosso, soltanto quelli che siano anche disinfettanti e quindi registrati quali presidi medicochirurgici?».

Purtroppo dubbi analoghi gravano anche su altre categorie: «Molti farmacisti» osserva il commercialista Vito Luna «si chiedono come trattare le piantane con gel igienizzante o le soluzioni idroalcoliche in litri. Nel primo caso il decreto parla solo di dispenser a muro con disinfettante, nel secondo ci si chiede se il contenuto può essere solo acqua e alcol oppure anche gel. E cosa vuol dire “in litri?”». Si spera in un chiarimento a tutto tondo dell’Agenzia delle Entrate.