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Dispositivi, segnalazione Antitrust su distribuzione in parafarmacia

23 Ottobre 2018

Le Regioni che rifiutano di sottoscrivere convenzioni con le parafarmacie per la vendita di dispositivi medici e di alimenti per fini medici specifici «attuano una discriminazione tra canali di vendita» che non trova alcuna giustificazione nella normativa vigente. E «arreca un pregiudizio ai consumatori», in quanto limita «il numero di punti vendita nei quali rinvenire tali prodotti». E’ il parere che l’Antitrust affida a una segnalazione inoltrata nei giorni scorsi Regioni e province autonome e pubblicata ieri sul suo bollettino settimanale.

Sulla base delle segnalazioni pervenute, scrive in sintesi l’Antitrust, è emerso che le Regioni rispondono in modo differente alle richieste delle parafarmacie di essere autorizzate a vendere in regime di Ssn dispositivi medici e alimenti per fini medici specifici: quelle che rispondono no, appellandosi alla normativa vigente, e quelle che invece autorizzano.

Per l’Autorità garante, invece, vanno confutate delle Regioni che escludono convenzioni con le parafarmacie sulla base delle norme vigenti: né il d.lgs 46/1997, che regola la vendita dei dispositivi medici, né il d.lgs 502/1992, che ne disciplina l’erogazione in regime di Ssn, vietano la distribuzione di tali prodotti in canali differenti dalla farmacia. E non lo fanno neanche la Convenzione tra Ssn e farmacie (Dpr 371/ 1998) e la legge 405/2001 sulla dpc. «La commercializzazione degli alimenti per fini medici specifici» è la conclusione dell’Antitrust «non è soggetta a una specifica normativa e può avvenire indifferentemente attraverso il canale distributivo delle farmacie, delle parafarmacie e/o delle catene di negozi specializzati». L’autorità garante, conclude la segnalazione, «invita (le Regioni, ndr) a comunicare entro quarantacinque giorni dalla ricezione del presente parere le determinazioni assunte riguardo alle problematiche evidenziate». La parola agli esperti di legislazione.