La legittimità di un provvedimento amministrativo va valutata considerando «la situazione di fatto e di diritto» che si prospetta quando il provvedimento stesso viene adottato, non quando viene aperta la fase istruttoria. È il principio ribadito dal Tar Lazio nella sentenza, pubblicata ieri, che annulla il provvedimento con cui il comune di Roma aveva autorizzato una farmacia della Capitale a trasferirsi in locali distanti meno di 200 metri da un’altra sede già esistente.
Nel ricorso, in particolare, si sosteneva che l’autorizzazione sarebbe stata rilasciata senza tenere conto che «tra ottobre e novembre 2023, lungo il percorso da prendere in considerazione ai fini del calcolo della distanza tra le due farmacie, sono state apposte strisce pedonali e scivoli per il transito dei portatori di handicap» che avrebbero accorciato la via pedonale a «182,5 metri». Nelle loro repliche, tanto il Comune quanto l’Asl competente non avevano contestato le osservazioni della parte ricorrente, ma avevano fatto notare che le misurazioni erano state effettuate nel settembre 2023, mentre l’autorizzazione è stata approvata nel gennaio 2024.
Il Tar laziale, di conseguenza, ha accolto il ricorso e annullato il provvedimento per difetto di istruttoria. L’atto avversato, scrivono i giudici, «è stato adottato sulla scorta di un parere dell’Asl che già non teneva conto della situazione di fatto esistente al momento della sua adozione, in quanto basato su una misurazione che non considerava che lungo tale percorso era già stato inserito un attraversamento pedonale, in epoca successiva all’istanza e all’istruttoria ma prima che l’autorizzazione fosse rilasciata». È invece pirncipio consoldiato, osserva il Tribunale, che «lo scrutinio di legittimità del provvedimento amministrativo non può che avvenire secondo il principio del tempus regit actum», ossia «la Pubblica amministrazione deve considerare, ai fini dell’adozione del provvedimento conclusivo, anche le modifiche normative e di fatto che siano intervenute durante il procedimento».