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Fine emergenza, nel decreto obbligo vaccinale per sanitari sino a dicembre

18 Marzo 2022

Permarrà sino al prossimo 31 dicembre l’obbligo della vaccinazione contro covid per tutto il personale sanitario. Chi però non è vaccinato ma risulta guarito dal covid, può richiedere all’Ordine di competenza la cessazione temporanea della sospensione dal lavoro per un periodo coerente con «le indicazioni contenute nelle circolari del ministero della Salute», ossia – secondo le prime interpretazioni – quattro mesi dall’infezione documentata. Sono le due disposizioni di maggiore interesse per i farmacisti tra quelle impartite dal decreto legge sulla fine dell’emergenza approvato ieri dal Consiglio dei ministri.

Come annunciato nei giorni scorsi, il testo definisce il calendario degli interventi che sanciranno il progressivo ritorno alla normalità del Paese: lo stato di emergenza cessa ufficialmente dal 1 aprile, data dalla quale – quindi – si “spengono” il Comitato tecnico-scientifico e il Commissariato per l’emergenza covid. Per garantire una transizione ordinata, il ministero della Difesa si doterà sino alla fine dell’anno di un gruppo di lavoro per il completamento della campagna vaccinale e per l’eventuale adozione di nuove misure di contrasto alla pandemia.

L’obbligo delle mascherine, invece, rimane sino al 30 aprile per viaggiare su aerei, navi, treni e mezzi di trasporto, per assistere a spettacoli in sale pubbliche (teatri, concerti, cinema, locali di intrattenimento e musica dal vivo, competizioni sportive) e in tutti i luoghi al chiuso escluse le abitazioni private.

Resta anche l’obbligo dell’isolamento per le persone che risultano positive al Sars-CoV-2 (fino all’accertamento della guarigione), mentre dal primo aprile scatta il regime dell’autosorveglianza per tutti i contatti stretti: obbligo di mascherina ffp2 fino al decimo giorno dall’ultimo contatto (al chiuso e in presenza di affollamenti), test antigenico rapido o molecolare alla prima comparsa dei sintomi e al quinto giorno (se permangono i sintomi).

Dal primo al 30 aprile, inoltre, resta l’obbligo del green pass base per accedere a mense, concorsi pubblici, corsi di formazione, eventi e competizioni sportive che si svolgono all’aperto. La certificazione, invece, non è più necessaria per entrare in attività commerciali, attività che offrono servizi alla persona, pubblici uffici, servizi postali, bancari e finanziari. Sempre fino al 30 aprile, inoltre, il green pass base è necessario per salire su aerei, navi/traghetti, treni e mezzi di trasporto così come per accedere al lavoro nel caso degli over 50 non vaccinati.

Obbligo invece del green pass rafforzato (cioè da vaccinazione o guarigione) sino alla fine di aprile per accedere ai servizi di ristorazione al chiuso, a piscine, centri natatori, palestre e centri benessere; stesso discorso per sale convegni, centri culturali, centri sociali e ricreativi, feste di qualsiasi genere, sale gioco, sale scommesse, sale bingo e casinò, sale da ballo, discoteche.

Per quanto riguarda le scuole, infine, sino al termine dell’anno 2021-2022 rimane l’obbligo delle mascherine chirurgiche (esclusi i bambini sino a sei anni di età) e vige la raccomandazione di rispettare la distanza di sicurezza di almeno un metro salvo limitazioni strutturali degli edifici. Confermato anche il divieto di accedere ai locali scolastici se positivi o se si presenta una sintomatologia respiratoria e temperatura corporea superiore a 37,5°.