Il Fascicolo sanitario elettronico rimane in gran parte precluso ai farmacisti e alle farmacie anche nella versione 2.0, l’evoluzione del Fse che recepisce le semplificazioni concordate con il Garante privacy e le disposizioni dettate dal Pnrr. Per rendersene conto è sufficiente scorrere il decreto del ministero della Salute datato 7 settembre 2023 e pubblicato sulla Gazzetta ufficiale del 24 ottobre (martedì scorso), che detta le indicazioni attuative del nuovo Fascicolo digitale.
In sintesi, i farmacisti e le farmacie non figurano tra gli operatori e i professionisti autorizzati ad alimentare il Fse – cioè inserire dati – e sono ammessi alla consultazione (cioè lettura) soltanto della parte che contiene «i dati identificativi e amministrativi dell’assistito (esenzioni per reddito e patologia, contatti, delegati)», le prescrizioni farmceutiche a lui intestate e «l’erogazione dei farmaci a carico e non a carico del Ssn».
Si fa fatica a crederci visto che – tanto per fare un esempio – in farmacia è frequente consigliare o dispensare un Sop-Otc senza ricetta o indicazione del medico così come vaccinare per covid o influenza, due attività per le quali le farmacie dovrebbero essere autorizzate ad alimentare il Fse, non soltanto consultarlo. Eppure il decreto non lascia adito a dubbi: tra i soggetti abilitati all’alimentazione del Fascicolo (articolo 12) figurano nell’ordine le Asl, le strutture sanitarie pubbliche del Ssn e dei servizi socio-sanitari regionali, le strutture sanitarie autorizzate e accreditate (ai sensi dell’articolo 8-ter e 6-quater del d.lgs 502/92, dunque non sono incluse le farmacie) e gli esercenti le professioni sanitarie, anche convenzionati con il Ssn, quando operano in autonomia (medici di famiglia, pediatri di libera scelta eccetera). Viene il dubbio che la mancata inclusione delle farmacie sia frutto di dimenticanza, un sospetto irrobustito dall’allegato tecnico al decreto dove sono riassunti i campi delle schede che popolano il Fse: in quella relativa alla singola vaccinazione, alla voce dove va indicata la struttura nella quale è stata eseguita la somministrazione, il Ministero specifica che per struttura si intende «l’ambulatorio vaccinale oppure l’Unità operativa oppure il Pronto soccorso oppure il Centro di medicina dei viaggi oppure l’autorità portuale oppure lo studio medico del mmg/pls». Di farmacia nella scheda non si parla.
Ai farmacisti il decreto apre invece una porta dal lato della consultazione del Fse, ossia la lettura dei contenuti. Ne parla l’articolo 15, che cita la figura del farmacista alla lettera d del comma 3: nel suo caso, tuttavia, l’accesso è limitato soltanto «ai documenti indicati nell’allegato A – paragrafo. 4.1.1», ossia le tre casistiche di cui s’è detto in apertura. Ben più estesa, giusto per fare un esempio, la consultabilità concessa dal decreto agli infermieri, che possono visionare le prescrizioni specialistiche (non quelle farmaceutiche però), referti ambulatoriali e di laboratorio, verbali di pronto soccorso e lettere di dimissione e altro ancora. Forse, rimetterà a posto le cose un’eventuale versione 3.0 del Fse.