Sostituendo alla precedente espressione «sede» la formula «zona territoriale», il decreto legge 1/2012 ha voluto fare riferimento «a un concetto più flessibile che, una volta rispettato il criterio dell’equa distribuzione delle farmacie sul territorio, consenta poi la localizzazione o lo spostamento in posizioni commercialmente favorevoli». E’ uno dei passaggi chiave della decisione con cui il Consiglio di Stato è tornato nei giorni scorsi sulla vecchia querelle della cosiddetta “zonizzazione”.
La sentenza, pubblicata il 22 maggio, scaturisce dal ricorso presentato nel 2015 da un farmacista titolare di Lucca contro la revisione della pianta organica e il susseguente decentramento di alcune sedi. Il ricorrente, cui già aveva dato torto in primo grado il Tar Toscana, lamentava tra le altre cose «la mancata perimetrazione puntale della circoscrizione territoriale di ciascuna sede farmaceutica all’interno delle macro-zone» dove avrebbero dovuto spostarsi le farmacie.
Di avviso contrario il Consiglio di Stato, che conferma l’orientamento dei giudici di prima istanza: «Lo scopo della perimetrazione della zona» recita la sentenza «è quello di delimitare la libertà di scelta del farmacista, nel senso che questi è, in linea di massima e salvo eccezioni, libero di scegliere l’ubicazione del proprio esercizio purché rimanga all’interno di quel perimetro». A fronte di tale libertà di scelta, continua il Consiglio di Stato, «i titolari delle zone contigue non hanno tutela, salva la distanza minima obbligatoria di duecento metri». Sarebbe quindi illegittimo il comportamento di un Comune che, come vorrebbe il ricorrente, «anziché provvedere alla delimitazione dell’area di pertinenza della nuova sede farmaceutica, entro la quale il farmacista titolare della sede può decidere ove collocare il proprio esercizio farmaceutico, provvede in prima persona a individuare nel dettaglio l’area dove dovrebbe collocarsi la sede». Perché ne deriverebbe un’invasione «dell’ambito di discrezionalità spettante al farmacista assegnatario».