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Il Tar Calabria: ripristinato sino a fine 2023 il blocco dei pignoramenti alle Asl

4 Febbraio 2023

Il decreto legge 169/2022 (convertito nella legge 196/2022) per la proroga delle misure rivolte al Servizio sanitario della Calabria ha ripristinato l’improcedibilità delle azioni esecutive contro le Asl della regione già disposta dalla legge 215/2021, che l’11 novembre scorso la Corte costituzionale aveva dichiarato illegittima. Di conseguenza, sono improcedibili i ricorsi presentati dalle farmacie per l’esecuzione di decreti ingiuntivi riguardanti i mancati rimborsi delle aziende sanitarie. È quanto scrive il Tar della Calabria nella sentenza, pubblicata l’altro ieri, che ha confermato il blocco temporaneo delle azioni esecutive intentate da una farmacia di Reggio Calabria per il recupero dei crediti vantati nei confronti dell’Asl provinciale.

La proprietà, in particolare, si era rivolta al Tar per la mancata esecuzione di tre decreti ingiuntivi, notificati all’Asl il 18 dicembre 2014, il 2 luglio 2015 e il 3 settembre 2016, per un credito complessivo di oltre 42mila euro. Nella sua sentenza il Tar rammenta che nel dicembre 2021 «entrava in vigore la legge 215/2021, che introduceva, con esclusivo riferimento alla Regione Calabria, una nuova fattispecie di “blocco” delle azioni esecutive nei confronti degli enti del servizio sanitario, con durata sino al 31 dicembre 2025».

In diverse sentenze successive, lo stesso Tar calabrese «ha ritenuto di dovere disporre la non applicazione della norma in questione, ritenendola incompatibile con il diritto dell’Unione europea». Successivamente, l’11 novembre 2022, la Corte costituzionale ha dichiarato l’illegittimità della disposizione «per contrasto con gli articoli 24 e 111 della Costituzione, rimuovendo così la causa di improcedibilità delle azioni esecutive contro le Aziende sanitarie calabresi».

L’improcedibilità, tuttavia, è stata nuovamente ripristinata, sino al 31 dicembre 2023, dall’articolo 2, comma 3-bis, del decreto 169/2022, convertito nella legge 196/2022, in vigore dal 28 dicembre, che così dispone: «In ottemperanza alla sentenza della Corte costituzionale 228 dell’11 novembre 2022, al fine di concorrere all’erogazione dei Livelli essenziali di assistenza nonché di assicurare il rispetto della direttiva europea sui tempi di pagamento e l’attuazione del piano di rientro dai disavanzi sanitari della regione Calabria, non possono essere intraprese o proseguite azioni esecutive nei confronti degli enti del servizio sanitario della regione Calabria di cui all’articolo 19 del decreto legislativo 118/2011. I pignoramenti e le prenotazioni a debito sulle rimesse finanziarie trasferite dalla regione Calabria agli enti del proprio servizio sanitario regionale effettuati prima della data di entrata in vigore della legge 215/2021 non producono effetti dalla suddetta data e non vincolano gli enti del servizio sanitario regionale e i tesorieri, i quali possono disporre, per il pagamento dei debiti, delle somme agli stessi trasferite a decorrere dalla medesima data. Le disposizioni del presente comma si applicano fino al 31 dicembre 2023 e non sono riferite ai crediti risarcitori da fatto illecito e retributivi da lavoro».

«Alla luce di tale normativa» conclude il Tar della Calabria «l’azione proposta per il recupero del credito vantato dall’odierna ricorrente, che afferisce al rimborso del costo dei farmaci erogati agli aventi diritto, è divenuta improcedibile».