I gel igienizzanti e i saponi classificati soltanto come prodotti cosmetici e non come “disinfettanti” non godono dell’esenzione iva anti-covid, cosicché alla cessione dev’essere applicata l’aliquota ordinaria del 22%. E’ quanto chiarisce l’Agenzia delle Entrate nel parere espresso in risposta all’interpello 370 del 17 settembre scorso: il riferimento è all’elenco dei cosiddetti “beni anti covid-19”, di cui all’articolo 124 del decreto Rilancio, che include i soli «detergenti disinfettanti per mani» e lascia quindi fuori dal novero dei beni esenti Iva (ino al prossimo 31 dicembre) gli igienizzanti come gel o saponi.
Nel parere, in particolare, l’Agenzia precisa che è “disinfettante” soltanto il presidio medico-chirurgico che ha la funzione di ridurre drasticamente la presenza di batteri, funghi e/o virus ed è assoggettato alla rigorosa procedura di autorizzazione prevista dal Dpr 392/1998, sia per la produzione sia per l’immissione in commercio, sotto la vigilanza dell’Istituto superiore di sanità e del ministero della Salute.
Tutti gli altri prodotti con proprietà non autorizzate non rispondono ai precetti normativi, possono essere commercializzati esclusivamente come cosmetici e qualificati soltanto come “igienizzanti” e non “disinfettanti”. Poiché, di fatto, continua a permanere incertezza tra disinfettanti, detergenti e igienizzanti, a oggi la dicitura “presidio medico chirurgico” riportata sulla confezione appare come l’unico elemento capace di dare la certezza sulla natura del prodotto ai fini della sua eventuale esenzione iva fino al 31 dicembre e dal 2021 ad aliquota Iva 5%.
Agnese D’Amico, DataFarma