Non incorre nel reato di comparaggio farmaceutico chi assicura vantaggi economici al medico per fargli prescrivere prodotti parafarmaceutici prodotti dalla propria azienda. E’ quanto ricorda la Corte di cassazione nella sentenza 51946/2018 depositata il 16 novembre scorso: l’attività di comparaggio, scrivono in sintesi i giudici, ha per oggetto soltanto i farmaci e le «specialità medicinali», dunque non può riguardare gli integratori che sono «prodotti alimentari». La sentenza accoglie in parte il ricorso presentato da un imprenditore del comparto, al quale la Suprema corte ha comunque confermato la condanna per «corruzione propria»: secondo quanto riferisce l’agenzia Il Sole 24 Ore Radiocor Plus, l’uomo aveva regalato buoni carburante a un paio di medici di famiglia, organizzato cene elettorali per un altro medico (candidato alle comunali) e infine versato somme a un primario di pediatria e a un medico Asl.
Per tali condotte l’imprenditore aveva chiesto gli fosse contestato il meno grave reato di corruzione per esercizio della funzione, ma i giudici di Cassazione hanno respinto la richiesta considerato «lo stabile asservimento» di incaricati di pubblico servizio alla realizzazione di «interessi privati» e comunque «diversi da quelli istituzionali».