Ancora niente sanzioni per i professionisti e gli esercenti (farmacisti compresi) che rifiutano pagamenti con carte di credito e bancomat. L’obbligo, come si ricorderà, era stato introdotto dalla Legge di Stabilità per il 2016, ma il Parlamento aveva “dimenticato” di quantificare le sanzioni a carico dei “renitenti”. Per ovviare al vuoto, il ministero dello Sviluppo economico aveva predisposto, di concerto con l’Economia, uno schema di regolamento nel quale le sanzioni si appoggiavano all’articolo 693 del Codice penale, che punisce con ammende fino a 30 euro «chiunque rifiuta di ricevere, per il loro valore, monete aventi corso legale nello Stato».
Per cautelarsi, i due dicasteri avevano chiesto un parere al Consiglio di Stato, che nei giorni scorsi si è espresso in senso negativo. E’ vero, scrivono i giudici, che l’assenza di sanzioni «ha determinato, finora, la mancata applicazione dello specifico obbligo, vanificando di fatto la previsione legislativa». Tuttavia, «un’efficace lotta al riciclaggio, all’evasione e all’elusione fiscale (cioè gli obiettivi che si proponeva il legislatore con la norma sui Pos, ndr) dev’essere conseguito con l’adozione di provvedimenti rispettosi, sotto l’aspetto formale e sostanziale, dei principi fondamentali dell’ordinamento giuridico». L’idea di agganciare le sanzioni all’articolo 693 del Codice penale, rappresenta «uno sforzo certamente apprezzabile ma non condivisibile sul versante strettamente giuridico”, perché incompatibile con l’articolo 23 della Costituzione (il quale prevede che «nessuna prestazione personale o patrimoniale può essere imposta se non in base alla legge») e l’articolo 1 della legge 689/1981, secondo il quale «nessuno può essere assoggettato a sanzioni amministrative se non in forza di una legge che sia entrata in vigore prima della commissione della violazione. Le leggi che prevedono sanzioni amministrative si applicano soltanto nei casi e per i tempi in esse considerati».
In altri termini, la linea del Consiglio di Stato è che non può essere un regolamento a determinare il perimetro sanzionatorio, tenuto anche conto che «l’obbligo di accettare il pagamento con carte di debito e carte di credito non è finalizzato alla tutela della moneta legale bensì alla tracciabilità dei flussi finanziari». Le sanzioni eventualmente applicabili, concludono i giudici amministrativi, andrebbero cercate «all’interno dell’ordinamento giuridico che disciplina le attività commerciali e professionali».