Il malvivente che rapina una farmacia potrebbe presto rischiare pene aggravate fino a un terzo in caso di condanna. E’ l’effetto del disegno di legge sulla «sicurezza degli esercenti le professioni sanitarie nell’esercizio delle loro funzioni» approvato l’8 agosto dal Consiglio dei ministri e accolto l’altro ieri con parere favorevole dal Consiglio delle Regioni. All’articolo 2, in sintesi, il testo aggiunge alle circostanze aggravanti comuni previste dal Codice penale «l’avere commesso il fatto con violenza o minaccia in danno degli esercenti le professioni sanitarie nell’esercizio delle loro funzioni». La norma, ovviamente, mira innanzitutto a scoraggiare le aggressioni ai curanti che sempre più spesso si registrano negli ospedali e nelle postazioni della Guardia medica, in particolare del Meridione. Ma non c’è dubbio alcuno che il suo campo di applicazione comprenda anche la farmacia e il farmacista, che il ministero della Salute annovera tra le professioni sanitarie riconosciute.
Il ddl governativo, inoltre, prevede l’istituzione di un «Osservatorio nazionale sulla sicurezza degli esercenti le professioni sanitarie» cui spetterà il monitoraggio degli episodi di violenza commessi ai danni dei professionisti, la promozione di studi ed analisi per la formulazione di proposte idonee a ridurre i fattori di rischio negli ambienti più esposti e la verifica dell’effettiva attuazione delle misure di prevenzione e protezione che interessano i luoghi di lavoro. Formato tra gli altri da «rappresentanti delle Regioni e dei ministeri dell’Interno, della Giustizia e del Lavoro e delle Politiche sociali», l’Osservatorio acquisirà anche dati a livello regionale su entità e frequenza di violenze e minacce ai professionisti sanitari.
L’integrazione tra le circostanze aggravanti comuni della violenza o minaccia ai danni dei professionisti sanitari (nell’esercizio delle loro funzioni) accresce le probabilità che il rapinatore di farmacie incorra in condanne più pesanti. Come noto, infatti, in sede di giudizio il Tribunale soppesa aggravanti e attenuanti e incrementa la pena (di un terzo, dice il Codice) nel caso in cui le prime prevalgano sulle seconde.