I messaggi pubblicitari dei farmaci Sop e Otc «rivestono carattere di staticità e non possono essere modificati né dall’Azienda titolare né da altri». Di conseguenza la loro pubblicazione sui social network – dove l’utenza ha la possibilità di manifestare le proprie opinioni – piò compromettere tale staticità, ragion per cui l’utilizzo di tali canali per la diffusione di messaggi pubblicitari autorizzati è consentito soltanto se si disabilitano le funzioni che consentono commenti e like.
È una delle disposizioni dettate dalle nuove Linee guida del ministero della Salute sulla pubblicità dei farmaci di automedicazione (Otc) e senza obbligo di prescrizione (Sop). Pubblicato ieri, il documento aggiorna le indicazioni rilasciate nel 2018 alla luce «dell’emersa necessità di rivisitare alcune delle fattispecie riguardanti la pubblicità sanitaria verso il pubblico, in considerazione anche delle intervenute esigenze delle aziende interessate che dispongono oggi di nuovi mezzi di diffusione dei messaggi pubblicitari conseguenti al costante sviluppo di nuove tecniche di marketing e di comunicazione».
L’autorizzazione già concessa a un messaggio pubblicitario per uno o più mezzi di diffusione, ribadisce il Ministero, può essere estesa a un altro mezzo di diffusione che utilizza il medesimo supporto tecnico (carta stampata, televisione, radio, internet eccetera) «su richiesta del titolare dell’autorizzazione originaria, unicamente qualora il messaggio pubblicitario per cui si chiede l’estensione dell’autorizzazione sia identico a quello precedentemente autorizzato».
Tutti i messaggi pubblicitari relativi a medicinali Otc devono riportare la dicitura «È un medicinale a base di… Leggere attentamente il foglio illustrativo». Tutti i messaggi pubblicitari relativi ai medicinali antistaminici devono, inoltre, riportare l’indicazione «È un medicinale che può indurre sonnolenza» se l’avvertenza è riportata nel foglietto illustrativo. Tutti i messaggi pubblicitari relativi a medicinali Fans devono riportare l’indicazione «È un medicinale a base di… che può avere effetti indesiderati anche gravi. Leggere attentamente il foglio illustrativo». Tutti i messaggi pubblicitari relativi a medicinali Sop devono riportare la dicitura «È un medicinale senza obbligo di prescrizione (Sop) a base di… che può essere consegnato solo dal farmacista. Ascolta il tuo farmacista e leggi attentamente il foglio illustrativo» oppure, in caso di messaggio radiofonico, «È un medicinale che può essere consegnato solo dal farmacista. Ascoltalo». Considerato inoltre che per i Sop non è consentito l’accesso diretto da parte dei clienti, «non è ammesso l’utilizzo di mezzi pubblicitari quali espositori, reglette per gli scaffali o di qualsiasi altra forma di pubblicità che consenta, in contrasto con la norma, un’ostentazione della/delle confezione/i».
Internet, ricorda ancora il documento, è considerato a tutti gli effetti un mezzo di diffusione e «pertanto, ogni forma di presentazione dei medicinali (testo, video, immagine, audio), ivi compresi i siti istituzionali aziendali-istituzionali, deve essere oggetto di autorizzazione. Il materiale già autorizzato per altri mezzi di diffusione (stampa, radio, televisione, cinema, punto vendita) non può essere direttamente inserito in rete ed è necessario ottenere una specifica autorizzazione». Non è ammessa la pubblicazione di messaggi pubblicitari sui cosiddetti marketplace (Amazon), è invece consentita su farmacie e parafarmacie online a condizione che si tratti di siti regolarmente autorizzati e che la pubblicità sia circoscritta con chiarezza (con una dicitura che specifichi che l’autorizzazione si riferisce solo al messaggio).
Per quanto concerne i social network, infine, la pubblicazione di messaggi pubblicitari autorizzati è consentito soltanto se il social network permette tecnicamente che siano disabilitate tutte le funzionalità riguardanti i “commenti” e le reazioni (like pubblici, emoticon e simili); deve essere disabilitata anche la funzione “condivisione” e, ove ciò non fosse tecnicamente possibile, tutti i messaggi diffusi sui canali social devono contenere il seguente disclaimer: «Il ministero della salute autorizza esclusivamente il contenuto del messaggio pubblicitario. Eventuali commenti sono di esclusiva responsabilità dell’utente, l’azienda si dissocia dai commenti degli utenti».
È inoltre consentito riportare nei messaggi pubblicitari autorizzati «link che rimandano a siti web e/o pagine/profili social contenenti materiale promozionale già autorizzato dal Ministero», oppure link «che rimandano a contenuti rivolti al pubblico che non necessitano dell’autorizzazione ministeriale (per esempio contenenti informazioni di educazione sanitaria, automedicazione eccetera)». In entrambi i casi, avverte il Ministero, «l’azienda responsabile del materiale in rete provvede ad avvertire l’utente con la dicitura: «State abbandonando il sito (nome) contenente materiale promozionale autorizzato ai sensi della vigente normativa in materia di pubblicità sanitaria».
Non sono consentiti, invece, link ad altri contenuti rivolti al pubblico (anche in lingua straniera), che necessitano dell’autorizzazione ministeriale e non l’abbiamo ottenuta. Nella domanda di autorizzazione il richiedente deve riportare i siti e le pagine/profili social a cui si rinvia, nel caso in cui nel messaggio non vengano riportati in modo esplicito (per esempio tasto “Scopri di più”).