Una farmacia con bacino di utenza inferiore al quorum di legge dei 3.300 abitanti non può addurre tale circostanza per motivare la richiesta di un diverso ambito territoriale. Lo afferma la sentenza 1129/2020 con la quale il Consiglio di Stato ha accolto l’appello di un comune pugliese rovesciando la precedente decisione del Tar regionale. In primo grado i giudici amministrativi avevano affermato che «una riduzione del bacino di utenza al di sotto dei 3.300 abitanti dovrebbe orientare l’amministrazione comunale a riparametrare le sedi in modo da ristabilire tale rapporto». Il Consiglio di Stato non nega l’irragionevolezza di una «distribuzione manifestamente squilibrata delle sedi sul territorio comunale», tuttavia ricorda che «il parametro di una farmacia ogni 3.300 abitanti è stabilito dalla legge solo ai fini della determinazione del numero complessivo di farmacie spettanti al Comune, non anche per dimensionare con precisione le aree assegnate alle singole sedi». Infatti, gli utenti sono sempre liberi di «rivolgersi a qualsiasi farmacia, non essendo tenuti a servirsi di quella territorialmente competente secondo la loro residenza».
Il fatto, continua il Consiglio di Stato, è che alla realizzazione dell’equa distribuzione delle sedi introdotta dalla riforma Monti concorrono non solo il numero dei residenti ma anche altri fattori, quali in primo luogo l’individuazione delle maggiori necessità di fruizione del servizio che si avvertono nelle diverse zone del territorio, le correlate valutazioni di situazioni ambientali, topografiche e di viabilità e le distanze tra le diverse farmacie.
Da qui la conclusione di Palazzo Spada, per cui la norma che prescrive il rispetto del parametro di 3.300 abitanti per farmacia non può essere richiamata per mantenere il bacino di utenza o per pretenderne un aumento, oppure ancora per valutare l’illogicità della scelta compiuta dall’amministrazione con l’istituzione e perimetrazione di nuove sedi. Detto altrimenti, il decremento del bacino di utenza sarebbe la conseguenza di una mobilità dell’utenza stessa che migra per procurarsi i farmaci verso nuove sedi più agevolmente raggiungibili.
Questo, ovviamente, è assolutamente legittimo, ma, va detto che la perimetrazione delle sedi deve sempre avvenire nel rispetto dei più volte riscontrati parametri di ragionevolezza e logicità, avendo cura di tutelare quelle farmacie che, nel rispetto della capillarità territoriale, garantiscono il servizio in aree anche critiche.