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Regolamento Ue farmaci veterinari, Fnovi: norme su cessione da confermare

12 Ottobre 2021

Le norme con cui l’Italia disciplinerà la vendita al dettaglio dei farmaci veterinari nell’ambito del Regolamento Ue 2019/6 devono confermare le attuali disposizioni che consentono al medico veterinario di cedere il medicinale al proprietario dell’animale quando inizia la terapia. E’ la raccomandazione espressa dalla Fnovi, la Federazione degli ordini dei veterinari, nell’audizione via web organizzata la settimana scorsa davanti alla commissione Affari sociali della Camera, impegnata nell’esame in sede consultiva della Legge di delegazione europea 2021. Il Regolamento Ue sui farmaci veterinari, come noto, è entrato in vigore il 28 gennaio 2019 e sarà applicato dal 28 gennaio 2022; l’articolo 103 regola la vendita al dettaglio del farmaco veterinario e lascia ai singoli Paesi importanti spazi d’intervento.

Di qui le considerazioni della Fnovi, che vorrebbe preservare quanto disposto dall’articolo 84 del d.lgs 193/2006: il medico veterinario, nell’ambito della propria attività e qualora l’intervento professionale lo richieda, può consegnare al proprietario i medicinali della propria scorta, affinché la terapia possa essere avviata in attesa che l’interessato si procuri le confezioni prescritte.

Tale cessione, ha ricordato ancora la Fnovi, «si configura per il medico veterinario come prestazione accessoria nell’ambito di una visita professionale medico-veterinaria, pertanto sul prezzo del medicinale viene applicata un’aliquota iva al 22% e non quella del 10% prevista per la vendita diretta».