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Sanificazioni e dispositivi, le Entrate: come accedere al credito d’imposta

14 Luglio 2020

Con due diversi documenti emanati entrambi il 10 luglio – la Circolare 20/E e il Provvedimento 259854 – l’Agenzia delle Entrate ha fornito le indicazioni con cui fruire del credito d’imposta concesso dal decreto Rilancio (articolo 125) sulle spese di sanificazione degli ambienti e sull’acquisto di dispositivi di protezione individuale e di altri dispositivi destinati a lavoratori e clienti.

Il credito d’imposta è riconosciuto a tutti gli esercenti attività d’impresa, arte o professione (quindi anche le farmacie) e ammonta al 60% delle spese ammissibili, fino a un massimo di 60.000 euro per ciascun beneficiario. Tali spese sono quelle sostenute nel 2020 per:

  1. a) la sanificazione degli ambienti nei quali è esercitata l’attività lavorativa e istituzionale o per la sanificazione degli strumenti utilizzati nell’ambito di tali attività;
  2. b) l’acquisto di

– dispositivi di protezione individuale, quali mascherine, guanti, visiere e occhiali protettivi, tute di protezione e calzari, che siano conformi ai requisiti essenziali di sicurezza previsti dalla normativa europea;

– prodotti detergenti e disinfettanti;

– dispositivi di sicurezza diversi da quelli precedenti, quali termometri, termoscanner, tappeti e vaschette decontaminanti e igienizzanti, che siano conformi ai requisiti essenziali di sicurezza previsti dalla normativa europea, ivi incluse le eventuali spese di installazione;

– dispostivi atti a garantire la distanza di sicurezza interpersonale, quali barriere e pannelli protettivi, ivi incluse le eventuali spese di installazione.

Le attività di “sanificazione” sono ammesse alla detrazione soltanto se mirano a eliminare o ridurre fino a quantità non significative la presenza del coronavirus, certificata da operatori professionisti sulla base dei protocolli di regolamentazione vigenti.

L’attività di sanificazione può essere svolta anche in economia dal soggetto beneficiario, avvalendosi di propri dipendenti o collaboratori. In tal caso, l’attività dovrà essere attestata da documentazione interna e tra i costi sostenuti si potranno imputare le ore effettivamente impiegate dal personale la sanificazione e i prodotti disinfettanti impiegati.

Per beneficiare del credito d’imposta occorre comunicare telematicamente all’Agenzia delle Entrate le spese sostenute, tramite modello da inviare a cura del beneficiario oppure di un suo intermediario. Per l’inoltro c’è tempo dal 20 luglio al 7 settembre 2020, quindi occorrerà attendere il pronunciamento delle Entrate che determinerà la percentuale di credito spettante. Questo potrà essere utilizzato dai beneficiari con la dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta in cui è stata sostenuta la spesa o in compensazione.

Agnese D’Amico, Datafarma