La lettera dell’Asl che invita una parafarmacia ad astenersi dall’offrire al pubblico alcuni dei servizi riservati alle farmacie dal d.lgs 153/2009 non può essere impugnata da quest’ultima davanti alla giustizia amministrativa perché si tratta di «un atto privo di contenuto provvedimentale lesivo». Davanti alla comunicazione dell’Azienda sanitaria, quindi, la parafarmacia non può far altro che decidere, «nell’ambito della propria autonomia professionale», se adeguarsi all’invito oppure svolgere l’attività che ritiene lecita, «nella consapevolezza della propria responsabilità».
È quanto recita la sentenza, pubblicata l’altro ieri, con cui il Tar Lazio ha giudicato inammissibile il ricorso presentato nel 2020 da una parafarmacia di Genova contro il provvedimento dell’Asl che le inibiva «l’esecuzione dei servizi di secondo livello» all’interno dei suoi locali.
L’intervento dell’azienda sanitaria faceva seguito ad alcuni annunci diffusi dalla parafarmacia sulla prossima partenza di tali servizi, ma come è stato chiarito in sede di dibattimento la lettera impugnata «costituiva un mero invito a interrompere l’attività annunciata» ed era quindi «priva di contenuto provvedimentale lesivo».
Infatti, per il Tar Lazio (cui la causa è approdata dopo una dichiarazione di incompetenza da parte del Tar Liguria) «l’atto amministrativo assume valenza provvedimentale solo se il suo contenuto è in grado di incidere direttamente e immediatamente sulla situazione giuridica del destinatario. Nel caso di specie, contrariamente a quanto sostenuto dal ricorrente, la nota in questa sede contestata non è idonea a produrre alcuna conseguenza diretta e immediata per il ricorrente, se non l’avvertimento che il comportamento tenuto risulterebbe contra legem». In altri termini, la comunicazione «contiene e indica mere raccomandazioni e non prescrizioni cogenti, per cui la stessa si colloca, sul piano giuridico, a livello di semplici indicazioni orientative».
Davanti alla nota dell’Asl, pertanto, la parafarmacia «è libera, nell’ambito della propria autonomia professionale ma anche nella consapevolezza della propria responsabilità, di svolgere l’attività che ritiene lecita». In tal caso, «l’amministrazione potrà allora assumere un vero e proprio provvedimento inibitorio e/o sanzionatorio», contro il quale la parafarmacia potrà eventualmente agire.
Al momento, a quanto risulta, non sono pervenute a Federfarma Genova segnalazioni relative a proposte di servizi di secondo livello da parte della parafarmacia interessata.