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Tar: ordini legittimati ad agire in giudizio solo se c’è interesse istituzionale

1 Settembre 2021

Gli ordini dei farmacisti sono legittimati a tutelare davanti alla giustizia amministrativa gli interessi della categoria che rappresentano non soltanto quando il contenzioso riguarda la violazione di norme poste a tutela della professione stessa, ma anche quando l’obiettivo è quello di «conseguire determinati vantaggi giuridicamente riferibili alla categoria», pure nell’ipotesi «in cui possa configurarsi un ipotetico conflitto di interesse» tra albi e singoli professionisti. Al contrario, laddove l’interesse per cui l’Ordine agisce non è «istituzionalizzato» ma fa riferimento al rispetto delle norme ordinarie che regolamentano programmazione e organizzazione del servizio farmaceutico sul territorio, la legittimità dell’Ordine a rappresentare gli interessi della categoria viene a mancare.

Il principio è stato ribadito dalla sentenza (depositata il 27 luglio scorso) con cui il Tar Campania ha respinto il ricorso di Federfarma e Ordine dei farmacisti di Salerno contro l’ordinanza del dicembre 2017 del comune di Aquara, che affidava «in via eccezionale e temporanea» la gestione della farmacia del paese in attesa dell’espletamento della procedura per l’esercizio provvisorio.

Secondo i giudici amministrativi, l’interesse che l’Ordine provinciale si è riproposto di tutelare costituendosi in giudizio riguarda «la legittimità dell’attività amministrativa finalizzata all’attribuzione della sede farmaceutica vacante», ma si tratta dello stesso interesse che può rivendicare «qualunque altro soggetto» che beneficia del servizio farmaceutico. In altri termini, lo scopo istituzionale dell’ente professionale non ha alcuna pertinenza con le modalità di assegnazione della sede farmaceutica, perché il destinatario del provvedimento comunale sarebbe comunque un farmacista iscritto all’albo; verrebbe così garantita quella «qualità tecnico-professionale» che rappresenta uno degli obiettivi istituzionali degli ordini sanitari così come stabilito dall’articolo 1 del d.lgs 233/1946.

Nel contenzioso in esame, aggiunge ancora il Tar campano, «la posizione fatta valere dall’Ordine sembra riferirsi, più che all’intera categoria, a specifici componenti della stessa». Più in particolare, le contestazioni rivolte ai provvedimenti comunali impugnati «determinano un conflitto concreto tra i farmacisti inseriti in graduatoria (quella del concorso ordinario del 2009, ndr), i farmacisti non inseriti in graduatoria ma già assegnatari di una sede farmaceutica che possono aspirare alla gestione di un dispensario e la farmacista a cui è stata assegnata la farmacia in via temporanea». L’esito della causa, dunque, non garantirebbe alcun risultato utile alla categoria complessivamente intesa, ma avvantaggerebbe soltanto alcuni farmacisti rispetto ad altri. In conclusione, «non viene lamentata la violazione di norme poste a tutela della professione e quindi dei professionisti, ma di norme volte a disciplinare lo svolgimento del servizio farmaceutico e quindi poste innanzitutto a tutela degli utenti dello stesso».