La «libertà di trasferimento del farmacista all’interno della zona di competenza non è incondizionata», perché l’autorità competente che l’autorizza «deve verificare, tra l’altro, che il locale indicato per il trasferimento sia situato in modo da soddisfare le esigenze degli abitanti della zona». Una considerazione che «vale a maggior ragione per i trasferimenti delle farmacie rurali, data la loro natura di presidio farmaceutico per le zone disagiate e in ragione delle compensazioni economiche delle quali esse beneficiano». Sono le considerazioni con le quali il Consiglio di Stato ha respinto il ricorso presentato da una farmacia veneta contro la sentenza del Tar che aveva confermato il diniego dell’Asl competente al suo trasferimento nell’ambito della zona di competenza.
Il caso, in particolare, riguarda un esercizio rurale che aveva presentato domanda di trasferimento dalla frazione in cui operava dalla sua istituzione (1964) a una nuova sede distante quattro chilometri. L’amministrazione aveva respinto la richiesta considerato che i residenti della zona dove la farmacia voleva spostarsi già disponevano di altri presidi a un chilometro di distanza, al contrario il trasferimento avrebbe costretto gli abitanti della frazione a coprirne quattro e mezzo per raggiungere la farmacia più vicina e cinque per arrivare nel centro del comune.
Secondo i ricorrenti, nel procedimento di autorizzazione al trasferimento di sede di una farmacia, la discrezionalità attribuita all’Amministrazione sarebbe estremamente ridotta e di fatto si ridurrebbe alla verifica della sussistenza delle condizioni previste dalla normativa vigente, in particolare l’idoneità dei locali e il rispetto del limite delle distanze. In aggiunta, né l’amministrazione competente né il Tar avrebbero tenuto nella dovuta considerazione che la nuova sede risulta più vicina agli ambulatori medici in attività nel territorio comunale e che l’appellante ha più volte rappresentato al Comune la sua disponibilità a garantire la piena copertura del servizio nella frazione mediante consegna dei farmaci a domicilio.
La sentenza del Consiglio di Stato, pubblicata il 13 marzo scorso, respinge le osservazioni dei ricorrenti ribadendo principi già affermati dalla giurisprudenza: la «libertà di trasferimento del farmacista all’interno della zona di competenza non è incondizionata» (Consiglio di Stato, sezione terza, sentenza 531219/2018 e 3744/2018); le farmacie rurali «sono destinate a far fronte a particolari esigenze dell’assistenza farmaceutica locale che prescinde dall’ordinario criterio della popolazione» (Consiglio di Stato sezione terza, sentenza 6360/2022, n. 6360). In aggiunta, il potere discrezionale è stato esercitato dall’amministrazione competente «in maniera non irragionevole ed arbitraria», in quanto le ragioni che ostano al trasferimento sono state «correttamente motivate» e «puntualmente messe in luce» dalla sentenza del Tar. Infine, «assumono valenza solo marginale la disponibilità dell’appellante alla consegna a domicilio dei farmaci, trattandosi di strumento sussidiario all’evidenza non in grado di compensare i benefici derivanti dalla presenza della farmacia sul territorio».