La trasparenza amministrativa è un principio cardine che guida il rapporto tra cittadini e istituzioni. Tuttavia, non sempre i Comuni rispettano gli obblighi di chiarezza, specie in ambiti cruciali come l’organizzazione delle sedi farmaceutiche. Questo il tema affrontato da un approfondimento dell’avvocato Silvia Cosmo sul sito Iusfarma.it, che si sofferma sulla sentenza 5694/2024 con cui il Tar Campania ha condannato un Comune per non aver consentito a un farmacista l’accesso agli atti relativi all’istituzione di una nuova farmacia.
L’intervento della giustizia amministrativa è stato richiesto perché il farmacista, temendo che la nuova apertura violasse il criterio delle distanze minime, aveva chiesto di visionare la delibera comunale. La mancata risposta del Comune ha reso necessario il ricorso al Tar, che ha dichiarato illegittimo il silenzio dell’amministrazione e imposto l’ostensione della documentazione entro 30 giorni.
La sentenza mette in evidenza un problema ricorrente: la difficoltà, per i farmacisti, di accedere agli atti che regolano l’aggiornamento delle piante organiche. Ogni due anni, i Comuni sono chiamati a revisionare la mappa delle sedi farmaceutiche, con possibili modifiche ai confini, soppressioni di sedi sovrannumerarie o creazioni di nuove. Tuttavia, la mancanza di comunicazione può generare incertezza e compromettere il diritto dei farmacisti a una concorrenza equa.
Come sottolineato dall’avvocato Cosmo, esperta in diritto sanitario, l’accesso agli atti è fondamentale per garantire il rispetto delle norme che regolano la distanza minima tra farmacie, a tutela sia degli esercenti sia della qualità del servizio per i cittadini.
Nel caso esaminato, il Tar ha riconosciuto che il farmacista aveva un interesse diretto e concreto a ottenere la documentazione richiesta. L’obbligo del Comune di rispondere all’istanza di accesso è sancito dalla normativa sulla trasparenza e dal principio del giusto procedimento amministrativo.
È importante notare che, come stabilito dalla giurisprudenza, il farmacista non è tenuto a fornire dettagli specifici sul documento richiesto, come il numero di protocollo. È sufficiente indicare elementi che ne permettano l’identificazione, come accaduto in questa vicenda.
Oltre a obbligare il Comune a fornire gli atti richiesti, i giudici hanno previsto, in caso di ulteriore inadempimento, la nomina di un Commissario ad Acta – figura incaricata di garantire l’esecuzione delle disposizioni. Le spese per l’eventuale intervento commissariale e per il processo sono state poste interamente a carico del Comune.
La decisione del Tar rappresenta un importante richiamo per tutte le amministrazioni comunali: la trasparenza non è un optional, ma un dovere imprescindibile. Ignorare le richieste di accesso agli atti non solo compromette il rapporto di fiducia con i cittadini, ma espone l’ente a conseguenze giuridiche e finanziarie.
Per i farmacisti, scrive Cosmo, la tutela dei diritti passa spesso attraverso ricorsi amministrativi, che però comportano tempi lunghi e costi significativi. Sarebbe auspicabile che le amministrazioni locali adottassero prassi più trasparenti e strumenti digitali per facilitare l’accesso alla documentazione.
La sentenza n. 5694/2024 non è solo una vittoria per il farmacista coinvolto, ma un monito a favore di una gestione più aperta e collaborativa delle informazioni pubbliche. In un settore delicato come quello farmaceutico, garantire regole chiare e accessibili è un passo fondamentale per tutelare il diritto alla salute e alla concorrenza leale.