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Un’altra sentenza legittima la sospensione del lavoratore non vaccinato

31 Luglio 2021

Il lavoratore che rifiuta di vaccinarsi non può essere punito con sanzioni disciplinari, ma possono esserci conseguenze sull’idoneità alla mansione: in particolare, nel caso di chi lavora a contatto con il pubblico oppure vicino ad altri colleghi in spazi chiusi, la mancata vaccinazione può costituire un legittimo motivo per sospendere il lavoratore senza retribuzione. E’ il principio affermato dal Tribunale di Modena nell’ordinanza 2467 del 23 luglio che ha respinto il ricorso di due fisioterapiste in servizio in una Rsa, sospese senza retribuzione dalla cooperativa dov’erano assunte in seguito al loro rifiuto di vaccinarsi.

Da notare che il provvedimento era stato assunto prima che entrasse in vigore il decreto legge 44/2021 sulla vaccinazione obbligatoria del personale sanitario, che dunque non ha avuto alcun peso nel giudizio. «Il datore di lavoro» scrivono infatti i giudici nella pronuncia «si pone come garante della salute e della sicurezza dei dipendenti e dei terzi che per diverse ragioni si trovano all’interno dei locali aziendali e ha quindi l’obbligo, ai sensi dell’articolo 2087 del codice civile, di adottare tutte quelle misure di prevenzione e protezione che sono necessarie a tutelare l’integrità fisica dei lavoratori».

Alle due lavoratrici non è neanche possibile appellarsi alla violazione della loro privacy, perché entrambe avevano sottoscritto il consenso informato sulla mancata vaccinazione per consentire al medico aziendale di valutare l’idoneità alla mansione. «Il diritto alla libertà di autodeterminazione» recita l’ordinanza «deve essere bilanciato con altri diritti di rilievo costituzionale come la salute dei clienti, degli altri dipendenti e il principio di libera iniziativa economica fissato dall’articolo 41 della Costituzione».

Pertanto, se il datore di lavoro non può spostare i dipendenti che non vogliono vaccinarsi ad altre mansioni dove non c’è contatto con l’utenza, il provvedimento della sospensione diventa legittimo. Il Tribunale di Modena si era già espresso nello stesso senso nel maggio scorso, quando era intervenuto sul caso di un’addetta alle pulizie, anch’essa sospesa dalla sua cooperativa e impegnata in una Rsa.