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Zonizzazione e prelazione ai comuni, il Tar ribadisce: non c’è conflitto d’interessi

20 Aprile 2023

Non si ravvisano profili di illegittimità costituzionale nell’articolo 11 della legge 27/2012 che affida ai Comuni la perimetrazione delle zone in cui collocare le nuove farmacie e allo stesso tempo consente loro di sottoporre a prelazione una parte di quelle stesse sedi. È il principio ribadito dal Tar Lazio nella sentenza, pubblicata l’altro ieri, che ha respinto il ricorso di due farmaciste contro il comune di Roma e l’Asl numero due della Capitale.

Il caso riguarda la delibera di giunta dell’ottobre 2020 che – in seguito alla revisione della pianta organica di due anni prima – ha definito la perimetrazione della sede 856. Le due ricorrenti, titolari di farmacie prossime a quella di nuova istituzione, hanno contestato i criteri adottati dal Comune per ubicare la sede e hanno sollevato un dubbio di legittimità costituzionale sull’articolo 11 della 27/2012, per il «potenziale conflitto di interessi» in cui vengono collocati i comuni per le loro competenze nell’ubicazione delle sedi da un lato l’esercizio della prelazione sulle nuove farmacie dall’altro.

Per il Tar laziale i dubbi sono infondati. «La questione dell’immedesimazione tra soggetto incaricato della pianificazione e soggetto gestore dei servizi farmaceutici localizzati» scrivono i giudici «è stata già esaminata dalla giurisprudenza, che ha escluso il conflitto di interesse fra le due attività». In particolare, è stato affermato che «iI potere di pianificazione è un potere amministrativo affidato a soggetto pubblico per la cura di un interesse urbanistico, o di altri interessi pubblici rilevanti, il cui esercizio è presidiato da garanzie procedimentali e controlli finalizzati ad assicurare un trasparente ed equo contemperamento degli interessi privati che di volta in volta vengono in rilievo».

Le scelte delle amministrazioni comunali, infatti, «sono sottoposte a sindacato giurisdizionale ove un soggetto se ne ritenga leso. È pur possibile, e anzi è normale, che alcune delle utilità disponibili a seguito dell’attività pianificatoria siano considerate idonee a essere sfruttate direttamente dal soggetto pubblico in quanto funzionali alla realizzazione o somministrazione di opere o servizi di pubblica utilità, ma anche quando ciò avvenga la realizzazione dell’opera o l’assunzione del servizio sono la prosecuzione e la piena realizzazione della “mission” istituzionale dell’ente, a beneficio della collettività di riferimento».