Pulizia e igiene degli ambienti almeno due volte al giorno, aerazione e ricambio d’aria adeguati, igienizzanti e prodotti per la disinfezione delle mani sempre disponibili vicino a tastiere, schermi touch e postazioni di pagamento. Sono alcuni degli obblighi introdotti dall’articolo 3 del dpcm 10 aprile 2020 e ricordati da Federfarma Milano in una comunicazione inviata ieri agli iscritti in vista dell’avvio, dal 4 maggio, della cosiddetta fase 2, ossia la riapertura scaglionata delle attività manifatturiere e commerciali.
Sono parecchi i quotidiani che in questi giorni anticipano obblighi e limitazioni cui dovranno sottostare dalla riapertura uffici e negozi. E parecchie diverse ditali misure sono quelle che le farmacie già applicano in virtù delle disposizioni dettate dal dpcm: garantire una pulizia e igiene ambientale con frequenza almeno di due volte giorno ed in funzione dell’orario di apertura; assicurare adeguata aereazione naturale e ricambio d’aria; rendere disponibili e accessibili sistemi per la disinfezione delle mani, in particolare accanto a tastiere, schermi touch e sistemi di pagamento.
Inoltre, ricorda ancora Federfarma, il protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus negli ambienti di lavoro non sanitari impone all’azienda di assicurare la pulizia giornaliera e la sanificazione periodica dei locali, degli ambienti, delle postazioni di lavoro e delle aree comuni e di svago, nonché la pulizia a fine turno e la sanificazione periodica di tastiere, schermi touch, e mouse, sia negli uffici sia nei reparti produttivi. L’azienda, in ottemperanza alle indicazioni del ministero della Salute e secondo le modalità ritenute più opportune, può organizzare interventi particolari/periodici di pulizia ricorrendo agli ammortizzatori sociali (anche in deroga). «È comunque sottointeso» avverte Federfarma Lombardia «che la farmacia può ma non è obbligata a programmare ulteriori interventi di sanificazione, oltre a quelli previsti dalla normativa, servendosi di macchinari e aziende esterne specializzate».
L’articolo 64 del Decreto legge 18/2020, infine, riconosce ai soggetti esercenti attività d’impresa, arte o professione – pertanto anche alle farmacie – un credito d’imposta per il periodo 2020 pari al 50% delle spese di sanificazione degli ambienti e degli strumenti di lavoro, fino a un tetto massimo di 20mila euro.