Anche Federfarma Milano adegua il proprio statuto alle linee guida della Federazione nazionale in materia di soci di capitale. E’ l’esito dell’assemblea che l’altro ieri ha discusso e approvato le modifiche proposte dal consiglio direttivo dell’associazione: «Sono soci ordinari» recita il paragrafo 5.1 dello statuto nella nuova formulazione «le persone fisiche, le società di persone tra farmacisti e le società di capitali, purché siano titolari, nel territorio di competenza dell’Associazione Lombarda, di almeno una farmacia». Le società di persone tra farmacisti così come le società di capitali «sono rappresentate da un socio amministratore o da un altro socio delegato, con idonea procura di durata almeno pari a quella del Consiglio direttivo in carica».
Ai fini del quorum deliberativo e del diritto di voto, recita poi il nuovo paragrafo 13.5, «una società, sia essa di persone o di capitali, non può rappresentare più dell’1% degli associati». Nella valutazione di tale tetto si computano assieme le società «tra loro direttamente o indirettamente controllanti, controllate o collegate ai sensi dell’articolo 2359 del Codice civile, nonché collegate da soci comuni», così come i titolari di farmacia «che siano collegati in regime di matrimonio, di convivenza o di parentela entro il terzo grado, con soci o titolari di farmacia di società aventi anch’esse diritto di voto nella medesima associazione».
«Con queste modifiche» commenta Annarosa Racca, presidente di Federfarma Milano «recepiamo le indicazioni dello statuto nazionale in materia di società di capitali, confermando però gli emendamenti che avevamo presentato all’assemblea in sede di discussione: in particolare, l’articolo 5 comma 4bis della carta federale, così come modificato un anno fa, prevede per la rappresentatività dei soci di capitale uno sbarramento del 5%, che le associazioni territoriali possono eventualmente abbassare. E’ quanto abbiamo fatto noi in coerenza con i nostri emendamenti, così come deriva dalle nostre proposte di modifica la disposizione che assoggetta al tetto dell’1% anche le farmacie collegate tra loro da relazioni di parentela dei rispettivi titolari».
Il nuovo statuto dell’associazione milanese, infine, dispone che possono essere eletti ai Comitati provinciale e rurale e ai Collegi dei probiviri e dei revisori dei conti, così come alla carica di presidente, soltanto i farmacisti titolari di farmacia oppure, nel caso di società di persone o capitali, i farmacisti iscritti all’albo.