«Una volta approvata questa riforma, i farmacisti saranno obbligati a vendere anche nel turno notturno i dispositivi medici come termometri o macchine per l’aerosol, oppure latte o prodotti per la prima infanzia, cosa che oggi avviene solo se il farmacista ne ravvisa l’urgenza». Sono le parole con cui Riccardo Barbisan, rappresentante della Lega nel Consiglio regionale del Veneto, commenta sulla stampa locale il via libera concesso in sede referente dalla V commissione Politiche sociosanitarie alla proposta di legge di cui è primo firmatario, la 393, che aggiorna la disciplina regionale su orari, turni e ferie delle farmacie del territorio. Nell’insieme, la proposta non fa che aggiornare le norme attualmente in vigore, risalenti alla Legge 64/1994. In particolare viene recepita la liberalizzazione varata nel 2012 dal governo Monti, in virtù della quale gli orari indicati nel testo diventano «il livello minimo di servizio che ciascuna farmacia deve obbligatoriamente assicurare». E’ il caso delle 40 ore settimanali di apertura diurna, che ora diventano «minime», e del periodo di ferie, che nella proposta di legge mantiene soltanto il tetto massimo dei 30 giorni (mentre sparisce la soglia minima dei 15 giorni).
Limature anche alla norma sul cartello che le farmacie sono tenute a esporre per comunicare gli esercizi di turno: attualmente basta riportare per ogni sede l’orario di apertura e chiusura giornaliera, la proposta di legge chiede che vengano indicati anche «indirizzo e numero di telefono al quale contattare il farmacista».
Ma la novità di maggiore rilievo si trova all’articolo 7, che tratta di servizio notturno. Nella versione approdata in commissione, la proposta di legge obbliga infatti il farmacista di turno a dispensare non soltanto «i medicinali di cui alle disposizioni nazionali vigenti in materia di tariffa per la vendita al pubblico», ma anche «dispositivi medici, latte e alimenti per la prima infanzia e prodotti destinati ad un’alimentazione particolare». Su tali prodotti così come sui farmaci, dispone il testo, si applica «il diritto addizionale di chiamata» previsto dalla Tariffa per la vendita al pubblico, che «è a carico dell’Asl qualora l’assistito sia munito di regolare prescrizione medica» o, altrimenti, è a carico del cittadino.
Di conseguenza, all’articolo 8, il testo specifica che «per chiamata si intende la chiamata formulata dal cittadino munito di regolare prescrizione medica, rilasciata secondo le modalità stabilite dal vigente Accordo collettivo nazionale e la chiamata formulata dal cittadino nei casi di effettiva necessità per medicinali per i quali ai sensi della normativa vigente non c’è obbligo di prescrizione (dispositivi medici, latte e alimenti per la prima infanzia, prodotti destinati a un’alimentazione particolare)». Con queste modifiche, chiarisce la relazione di accompagnamento, «le farmacie aperte per turno di servizio “a chiamata” effettuano la propria prestazione al cittadino che sia fornito di regolare prescrizione medica o nei casi di effettiva necessità».
Il testo, presentato da Lega Nord e Lista Zaia, ha imboccato ora la strada dell’aula per l’approvazione definitiva. «La proposta di legge» è il commento del presidente di Federfarma Veneto, Alberto Fontanesi «riconferma il ruolo delle farmacie quale primo presidio sociosanitario sul territorio. Abbiamo lavorato assieme ai consiglieri che sostengono il progetto di legge perché fossero tenute in conto, aspettiamo di leggere il testo uscito dalla V Commissione per formulare una valutazione più completa». «Siamo soddisfatti» dice il presidente di Farmacieunite, Franco Gariboldi Muschietti «il testo aggiorna ai più recenti sviluppi la disciplina su orari e turni».