In linea di principio, l’erogazione di servizi che prevedono l’istallazione di una cabina estetica è «perfettamente compatibile con il ruolo professionale del farmacista e con la funzione della farmacia». Lo scrive l’Ordine interprovinciale dei farmacisti di Bari e Bat in una nota che risponde «alle reiterate richieste di chiarimento» provenienti dagli iscritti.
La possibilità di esercizio dell’attività di estetica all’interno delle farmacie, ricorda l’Ordine, è garantita dalla Legge 1/90 che, all’articolo 7 comma 2, recita: «Le imprese autorizzate ai sensi della legge 426/71 alla vendita di prodotti cosmetici possono esercitare l’attività di estetista a condizione che si adeguino al regolamento comunale di cui all’articolo 5 e che gli addetti allo svolgimento di tale attività siano in possesso del requisito professionale previsto dall’articolo 3».
Ciò nonostante, prosegue la nota, «si è registrato sul territorio di Bari e Bat una difformità interpretativa in merito alle norme attuative che disciplinano l’erogazione del servizio in farmacia attraverso l’istallazione della cabina estetica». L’Ordine ha quindi avviato con la Regione Puglia un’interlocuzione diretta a superare tali difformità e arrivare a una «unanime interpretazione delle norme vigenti in materia», per un’uniforme attuazione su tutto il territorio regionale.