E’ dietrofront, in Calabria, su una ventina di assegnazioni disposte dalla Regione dopo il primo interpello del concorso straordinario, risalente al giugno dell’anno scorso. All’epoca, l’amministrazione regionale aveva fatto proprio l’orientamento assunto dall’Emilia Romagna in materia di partecipazione associata, a sua volta “traviata” da una lettura estremamente innovativa delle norme concorsuali operata nel novembre 2012 dall’ufficio legislativo del ministero della Salute. Sulla base di tali indicazioni, concluso l’interpello la Regione Calabria ha cominciato ad assegnare la titolarità delle farmacie non alla società costituita dai vincitori (come stanno facendo da tempo le altre amministrazioni) ma all’associazione stessa, con i suoi componenti “contitolari” in egual misura.
Ora la retromarcia, suggerita dal parere con cui ai primi di gennaio il Consiglio di Stato era intervenuto sulle novità della Legge per la concorrenza in materia di società e incompatibilità. In tale intervento, come si ricorderà, i giudici avevano ammesso la possibilità che anche i vincitori del concorso in forma associata potessero costituirsi in società di capitale, pur nel rispetto dei vincoli e delle quote pattuite al momento di costituire l’associazione. Da tale lettura la Regione ha dedotto l’errore originale e l’altro ieri ha posto rimedio: con decreto dirigenziale del 25 luglio, in sintesi, gli uffici dell’assessorato alla Salute hanno riscritto 23 provvedimenti di assegnazione che attribuivano la titolarità delle sedi farmaceutiche in capo alle associazioni vincitrici, per riconoscerla invece alle società (di persone o capitali) costituite dai farmacisti. Con questo dietrofront l’Emilia Romagna rimane l’unica Regione a sostenere la tesi della “contitolarità”, in attesa che i contenziosi in corso sulla questione arrivino a giudizio.