L’adeguatezza della sede individuata dal comune per l’apertura di una nuova farmacia non dipende dalla presenza – nella sede stessa – di un’ampia disponibilità di immobili, ma può ritenersi soddisfatta quando vi si trovi almeno uno stabile acquisibile in regime di libero mercato, soprattutto se il territorio è quello di un piccolo paese. Spetta poi al farmacista verificare se le condizioni di acquisto o godimento siano convenienti così da avviare l’attività. Questo il principio enunciato dal Tar Lombardia nella sentenza pubblicata il 18 marzo scorso, con cui i giudici hanno respinto il ricorso di una farmacista contro la delibera del suo comune che aveva ridefinito la perimetrazione delle sedi farmaceutiche.
La controversia trae origine da una precedente decisione della giustizia amministrativa. La farmacista, vincitrice di concorso, aveva ottenuto l’assegnazione di una sede farmaceutica in un’area individuata dal comune nel 2012. Tuttavia, non avendo trovato un locale idoneo, aveva chiesto una revisione della delimitazione territoriale. Il comune aveva inizialmente respinto l’istanza, portando la ricorrente a impugnare la decisione dinanzi al Tar, che nel 2019 aveva accolto il ricorso e obbligato l’amministrazione di rivedere i confini della sede.
In attuazione della sentenza, il comune aveva quindi ampliato la zona di riferimento, individuando una nuova perimetrazione. La farmacista, tuttavia, aveva contestato anche questa soluzione, sostenendo che nell’area ridefinita non fossero presenti immobili adeguati per avviare l’attività. Da qui il nuovo ricorso, esaminato nella recente sentenza del Tar Lombardia.
Il tribunale ha ritenuto infondate le contestazioni della ricorrente. A supporto della decisione, i giudici hanno richiamato una verificazione disposta in corso di giudizio, che ha accertato la presenza di almeno due locali idonei all’apertura della farmacia nella nuova area definita dall’amministrazione.
Secondo il Tar, il criterio di adeguatezza non implica la disponibilità di un’ampia gamma di immobili tra cui scegliere, ma solo la presenza di almeno una soluzione praticabile. Inoltre, non spetta al comune garantire la piena convenienza economica delle opzioni disponibili, ma solo assicurare che vi siano locali compatibili con l’attività farmaceutica.
Infine, il tribunale ha respinto anche la richiesta di risarcimento danni avanzata dalla ricorrente, ritenendo che la nuova delimitazione territoriale rispetti sia la normativa vigente sia le esigenze di distribuzione omogenea del servizio farmaceutico sul territorio.
La decisione del Tar Lombardia rafforza il principio secondo cui l’assegnazione di una sede farmaceutica non implica un diritto assoluto alla scelta dell’ubicazione più vantaggiosa, ma deve bilanciarsi con la pianificazione pubblica del servizio. In altre parole, il farmacista ha il diritto di aprire la propria attività nella zona assegnata, ma non di pretendere che sia inclusa un’area specifica a lui più favorevole. «Una eventuale minore redditività dell’attività farmaceutica» ribadisce al riguardo il Tar «ben può trovare giustificazione nell’esigenza del Comune di distribuire con criteri omogenei il servizio sul territorio, anche a favore di aree meno servite, o di più disagevole accessibilità».