In Emilia Romagna le farmacie che propongono servizi e prestazioni sanitarie (dalle vaccinazioni alla telemedicina) sono tenute a utilizzare «spazi dedicati, interni alla farmacia o distaccati, distinti dagli ambienti destinati alla distribuzione dei farmaci» e di superficie non inferiore a 9 mq (se si tratta di locali) oppure di 6 mq (se box con pareti fisse o mobili). È la principale indicazione dettata dalla dgr 247/2024 del 20 febbraio scorso sui requisiti della farmacia dei servizi per le prestazioni di cui al d.lgs 153/2009. In sostanza, il protocollo quadro che, a livello regionale, fissa i parametri organizzativi, strutturali, igienico-sanitari e tecnologici cui le farmacie devono attenersi per l’erogazione dei servizi, in regime convenzionato o meno.
Tra i documenti d’indirizzo sinora emanati dalle regioni (pochi), quello dell’Emilia Romagna è senz’altro uno dei più severi. E dettagliati: al paragrafo 1 sui requisiti generali, per esempio, arriva anche a disporre, per i titolari di farmacia, l’obbligo di «esporre nei locali, in modo chiaro e leggibile, l’indicazione delle tipologie di prestazioni sanitarie disponibili e di professionisti che le svolgono», assieme all’auspicio che tali informazioni «siano visibili anche dall’esterno della farmacia e vengano esposti i corrispettivi richiesti a fronte delle prestazioni stesse».
Il livello di estremo dettaglio prosegue anche al paragrafo 2 sui requisiti organizzativi, dove il documento raccomanda che la farmacia garantisca «laddove possibile, la programmazione su appuntamento degli accessi per la fruizione dei servizi sanitari offerti», così come l’adeguata sanificazione «prima di ogni accesso».
Ma il paragrafo che farà più discutere è senz’altro quello sui requisiti strutturali: «per l’effettuazione di prestazioni e servizi sanitari» scrive la Regione «le farmacie devono utilizzare spazi dedicati – quali box o locali interni o distaccati e autorizzati – distinti dagli ambienti destinati alla distribuzione dei farmaci, al laboratorio galenico e al magazzino, che consentano l’utilizzo, la manutenzione e la conservazione delle apparecchiature dedicate in condizioni di sicurezza, nonché il rispetto della privacy degli utenti». In mancanza, le attività «possono essere eseguite a farmacia chiusa, in uno spazio dedicato diverso dal banco vendita, dal laboratorio di galenica e dal magazzino, purché tutti i restanti criteri generali e specifici siano rispettati».
In particolare, prosegue il documento, se si tratta di locale interno o distaccato deve avere «superficie non inferiore a 9 mq e altezza non inferiore a 2,70 m (parete a tutta altezza)»; in caso di box con pareti fisse o mobili (ma non tende) i divisori devono avere altezza di 2,20 m, spazio libero fino al soffitto di almeno 0,50 m e superficie di almeno 6 mq. Locale o box, inoltre, devono avere pavimenti e pareti lavabili per un’altezza non inferiore a due metri, lavabo in acciaio o ceramica, idonea seduta igienizzabile, un locale/spazio o armadio per attrezzature e strumentazioni, uno spazio attrezzato/armadiatura chiuso per il deposito di materiale pulito, uno spazio/contenitore chiuso per il deposito di materiale sporco. Infine, il locale deve disporre di aero-illuminazione naturale ed essere opportunamente arieggiato, mentre il box dev’essere collocato in un ambiente dalle medesime caratteristiche.
Seguono le indicazioni specifiche per le singole prestazioni. In caso di ecg in telerefertazione, per esempio, è richiesta «una poltrona reclinabile o lettino igienizzabili o con l’utilizzo di lenzuolini monouso». I locali destinati alle vaccinazioni, invece, devono essere dotati di poltrona reclinabile/lettino con lenzuolini di carta a perdere e organizzati «in aree destinate ad accettazione, preparazione della dose, somministrazione e monitoraggio/osservazione post vaccinale».
Tali requisiti, avverte comunque la Regione, andranno soddisfatti già dall’entrata in vigore della delibera soltanto nel caso delle farmacie di nuova istituzione. Quelle già in attività, invece, avranno tre anni di tempo per adeguarsi, durante i quali «prestazioni e servizi possono essere svolti in ambienti/aree anche di dimensioni inferiori, adatti a svolgere le varie tipologie di servizi in sicurezza e in funzione delle attrezzature che sono utilizzate». In ogni caso, entro 90 giorni dall’entrata in vigore del documento, queste farmacie dovranno comunicare all’autorità che ha rilasciato l’autorizzazione all’apertura quali servizi vengono offerti nella farmacia, attestando il rispetto dei requisiti o, eventualmente, quali requisiti non sono rispettati. In quest’ultimo caso entro i tre anni dall’approvazione del presente atto le farmacie devono adeguarsi e darne comunicazione al Comune».