Il farmacista è tenuto a compilare il foglio di lavorazione soltanto quando allestisce preparazioni officinali, ossia prodotti galenici che non contengono farmaci o sostanze soggette a ricetta medica. E’ quanto ribadisce una recente sentenza (528/2019, pubblicata il 17 dicembre) del Tribunale di Belluno, che ha dato ragione a una farmacista titolare cui i Nas avevano contestato a febbraio – al termine di un’ispezione – l’assenza di «registri/fogli di lavoro per effettuare le preparazioni galeniche/magistrali su prescrizione medica anche specialistica».
Per il giudice monocratico, addebito e sanzione alla professionista (circa 3mila euro) sono illegittimi perché non rispettano quanto disposto dal decreto 18 novembre 2003 riguardante “Procedure di allestimento dei preparati magistrali e officinali”: al primo comma dell’articolo 9, relativo agli adempimenti successivi all’allestimento della preparazione, il testo prescrive che «il farmacista in farmacia debba riportare sulla copia della ricetta, se ripetibile, o sull’originale, se non ripetibile, il numero progressivo della preparazione; la data di preparazione; la data limite di utilizzazione; gli eventuali eccipienti aggiunti; il prezzo praticato; le avvertenze d’uso e le eventuali precauzioni».
Al terzo comma, invece, il decreto disciplina la preparazione officinale, per la quale «il farmacista deve utilizzare e compilare in ogni sua parte il foglio di lavorazione di cui all’allegato 1». Ma c’è di più: il Tribunale di Belluno ricorda anche l’articolo 11 (sempre dello stesso decreto), che impone la conservazione per sei mesi «delle ricette ripetibili e non ripetibili e, per le preparazioni officinali, dei fogli di lavorazione».
E’ evidente, conclude il giudice monocratico, che solo nel caso delle preparazioni officinali «il farmacista deve compilare il foglio di lavoro precisando le procedure per la relativa preparazione». La farmacista titolare (difesa dall’avvocato Elisabetta Fraccalanza, consulente legale di Federfarma Belluno) si occupa di preparazioni galeniche magistrali e di preparazioni galeniche officinali, «ha regolarmente effettuato le preparazioni galeniche magistrali su ricetta medica», dunque le contestazioni rivolte sono illegittime.