I comuni possono affidare in gestione le loro farmacie a una società di capitali soltanto se quest’ultima ha tale attività per suo unico oggetto sociale. E’ quanto ha stabilito il Tar dell’Umbria nella sentenza con cui, il primo febbraio scorso, ha respinto il ricorso del Comune di Narni contro la nota dell’Asl che gli rifiutava l’autorizzazione a concedere la farmacia municipale al gruppo Medicenter srl. Il caso risale al maggio del 2016, quando l’amministrazione cittadina aggiudica la gestione del proprio esercizio farmaceutico a una società cui fanno capo diverse strutture sanitarie, ubicate a Terni, Roma e Monterotondo Scalo.
Nel febbraio precedente il dipartimento Assistenza farmaceutica dell’Asl aveva rilasciato al Comune un permesso provvisorio per la gestione della farmacia alla Medicenter, ma a fine giugno l’Azienda sanitaria fa dietrofront e nega l’autorizzazione. In seguito a un accertamento effettuato a marzo dai Nas di Perugia, infatti, l’Asl contesta la violazione dell’articolo 102 del Regio decreto 1256/34, riguardante il divieto di cumulo dell’esercizio della farmacia con quello di altre professioni sanitarie. Medicenter, afferma in sintesi l’Asl, non è costituita da farmacisti abilitati e iscritti all’Ordine ed è titolare e gerente di strutture sanitarie.
Il Comune ha quindi deciso di rivolgersi al Tar, davanti al quale ha deciso di presentarsi “ad opponendum” anche Federfarma Umbria e alcuni titolari di farmacia di Narni. La tesi dell’amministrazione comunale, in particolare, è che una lettura del 1256/34 coordinato con la disciplina sui servizi pubblici locali a rilevanza economica autorizza a ipotizzare una «scissione tra la titolarità della farmacia comunale e la sua gestione», dunque l’articolo 102 non si applica perché le sue incompatibilità hanno per riferimento la figura del farmacista titolare.
A giudizio del Tar umbro il principio non è condivisibile. E’ vero, ammette il Tribunale, che la disciplina sui servizi pubblici ha introdotto una «generale» separazione tra titolarità della proprietà e titolarità della gestione, ma tale scissione non è sufficiente «per contestare la necessaria compatibilità dell’oggetto sociale con la gestione di una farmacia». I giudici, in particolare, ricordano l’articolo 7, comma 2, della legge 362/91, dove si stabilisce che «le società di cui al comma 1 hanno come oggetto esclusivo la gestione di una farmacia», e anche la recente legge 124/2017 sulla concorrenza, che impone alle società di capitale «l’oggetto esclusivo della gestione della farmacia, confermando l’assunto per cui l’esercizio dell’attività farmaceutica è incompatibile con altre attività e in primis con quella sanitaria». «E’ una sentenza che ci soddisfa in pieno» commenta Augusto Luciani, presidente di Federfarma Umbria «il Comune ha annunciato ricorso in Consiglio di Stato ma intanto otteniamo una decisione che potrebbe avere ricedute positive anche sulla Legge per la concorrenza».