È legittima la delibera di giunta della Regione Puglia del 14 novembre scorso che ha escluso i farmaci senza brevetto e quelli in co-marketing dalla disposizione (dgr 681/2011) che dirottava automaticamente sul canale convenzionato tutti i farmaci del Pht con prezzo al pubblico sotto i 27 euro. È quanto stabilisce la sentenza del 7 marzo scorso con cui il Tar regionale ha respinto il ricorso presentato da Federfarma Puglia e dalle associazioni provinciali dei titolari.
I sindacati avevano impugnato la delibera di novembre perché adottata unilateralmente dalla giunta regionale senza «una negoziazione con le associazioni sindacali delle farmacie». Il Tar tuttavia ha ricordato che l’elenco A-Pht «dipende dall’assetto normativo, dalle scelte organizzative e dalle strategie assistenziali definite e assunte da ciascuna Regione», alla quale dunque «viene esplicitamente demandata la scelta, in termini sia di entità sia di modalità, della dd-dpc da adottarsi per i medicinali inclusi». Di conseguenza, tali scelte non sono subordinate un accordo con le farmacie, tant’è vero che la richiamata delibera 681 del 2011 «non è stata oggetto di negoziazione tra Regione Puglia e Associazioni sindacali delle farmacie convenzionate».
Quanto alla scelta della Regione di escludere gli equivalenti dalla soglia dei 27 euro (limitandola dunque ai soli branded), è evidente che la ratio deriva dalle scadenze brevettali che negli anni successivi alla prima delibera sono intervenute, da cui «una forte riduzione dei prezzi all’esito di gare espletate». Se la distribuzione di tali generici fosse rimasta nel «canale ordinario di vendita, come stabilito dalla 681/2011, del 2011, ne sarebbe derivato un nocumento per le casse della Regione Puglia e per i contribuenti».