Sono legittime le gare di acquisto regionali che mettono in concorrenza tra loro principi attivi differenti, a patto che all’origine ci sia un parere dell’Aifa che certifica l’equivalenza terapeutica. Lo ha affermato il Consiglio di Stato nella sentenza dell’11 luglio che dà ragione alla centrale di committenza Innovapuglia e al bando del 2017 per la fornitura di farmaci a base di lipegfilgrastim e pegfilgrastim. Nonostante il parere del direttore generale dell’Aifa datato 23 marzo 2017, che riconosceva ai due principi attivi effetti terapeutici equivalenti, il bando venne impugnato da Teva e quindi bocciato in prima istanza dal Tar pugliese.
La sentenza è stata però rovesciata dal Consiglio di Stato, secondo il quale i giudici amministrativi di primo grado «non avevano adeguatamente considerato che l’articolo 15, comma 11-ter, del dl 95/2015 è norma che, espressamente, impone la formulazione di un unico lotto per principi attivi diversi quando vi è il parere Aifa di equivalenza terapeutica». Grazie a tale giudizio, commenta la Regione in una nota. «è stato scongiurato il venir meno di un meccanismo finalizzato alla razionalizzazione della spesa sanitaria e alla facilitazione dell’accesso a terapie di pari efficacia e sicurezza a un prezzo determinato dalla competizione».
Lo sforzo dell’amministrazione pugliese per razionalizzare la spesa farmaceutica per acquisti diretti, conclude il comunicato, «consente di garantire l’equilibrio del sistema sanitario e di utilizzare le risorse recuperate per garantire ai pazienti terapie farmacologiche innovative caratterizzate da costi sempre maggiori, potenziare le strumentazioni tecnologiche, e favorire assunzioni».