La Regione Sardegna ha prorogato sino al 31 marzo la disposizione che limita alla positività del test antigenico rapido la diagnosi di infezione da Sars-Cov-2 e l’adozione delle «conseguenti disposizioni di isolamento o quarantena da parte dei Servizi di igiene e sanità pubblica». Il provvedimento, adottato con ordinanza 3/2022 del presidente della Regione, ricorda che le indicazioni «si applicano unicamente ai test antigenici eseguiti dai soggetti autorizzati dalla Regione Sardegna, secondo le disposizioni regionali citate in premessa, non anche ai test antigenici autosomministrati».
Tra i soggetti autorizzati figurano ovviamente le farmacie convenzionate pubbliche e private, cui fa riferimento la dgr 23/40 del 22 giugno 2021: gli esercizi «dotati di specifici requisiti che presentano manifestazione di interesse», sono autorizzati «all’esecuzione dei test sierologici e antigenici rapidi riconosciuti ai fini dell’attestazione prevista per il rilascio delle certificazioni verdi Covid19». In caso di positività, il responsabile della farmacia è tenuto a comunicare il caso al Dipartimento di prevenzione territorialmente competente, «per gli adempimenti di sanità pubblica conseguenti».