La Sicilia si aggiunge al novero delle Regioni che hanno adottato linee d’indirizzo per l’erogazione di servizi da parte delle farmacie del territorio, in particolare l’uso di locali distaccati. Le indicazioni sono affidate a una circolare che il dipartimento per la Pianificazione strategica dell’assessorato alla Salute ha diramato ieri alle Aziende sanitarie e alle rappresentanze di categoria, perché vengano applicate nella sperimentazione regionale sulla farmacia dei servizi di recente avvio.
La farmacia, in sintesi, può ricorrere a locali distaccati quando non siano disponibili spazi contigui a quelli principali o i locali principali non siano di dimensioni sufficienti per svolgere tutte le prestazioni che si intendono offrire. L’erogazione in locali esterni, avverte l’Assessorato, è soggetta all’autorizzazione preventiva dell’Asl territorialmente competente, che verifica i requisiti di idoneità igienico-sanitaria, il rispetto della riservatezza degli utenti e l’ubicazione nel bacino di pertinenza della farmacia (con distanza non inferiore a 200 metri dalle altre farmacie e dai loro eventuali locali esterni).
L’Azienda, inoltre, verifica che gli spazi abbiano superfici e caratteristiche idonee per il corretto e funzionale svolgimento dei servizi prestati e siano presenti materiale sanitario, presidi sanitari e farmaci di pronto intervento. «I servizi erogati e l’eventuale presenza di professionisti esterni come l’infermiere» continua la circolare «devono essere indicati in un cartello esposto all’esterno dei locali. Al fine di consentire ai cittadini un’immediata identificazione dei servizi sanitari offerti nei locali esterni alla farmacia, i soggetti titolari di farmacia appongono presso i locali stessi, oltre alla croce verde identificativa della farmacia, un’insegna riportante una denominazione quale per esempio “Farmacia dei servizi” e forniscono idonea informazione sull’esatta identificazione dei soggetti titolari di farmacia che offrono i servizi».
Tra le altre novità della circolare, la possibilità di ricorrere al contratto di ret4e per gestire i locali esterni tra più farmacie di titolari diversi. L’autorizzazione all’utilizzo di tali spazi, precisa la circlare, è rilasciata al rappresentante di rete, al quale deve essere ricondotta la responsabilità dei locali esterni condivisi. Il locale esterno deve ricadere all’interno della sede di pertinenza di una delle farmacie aderenti e dev’essere ubicato a una distanza non inferiore a duecento metri dall’ingresso al pubblico della farmacia più vicina, misurata da soglia a soglia e per la via pedonale più breve.
Nel caso in cui la farmacia preferisca erogare i servizi all’interno dei locali principali, invece, la circolare prescrive l’uso di spazi «separati dalle aree destinate all’accoglienza dell’utenza e allo svolgimento delle attività di dispensazione del farmaco» e di dimensione sufficiente al «corretto e funzionale svolgimento» delle prestazioni (per esempio telemedicina, con il posizionamento di lettino/chaise-longue/poltrona, apparecchi per indagini strumentali eccetera).
Le linee d’indirizzo, conclude l’Assessorato, «potranno essere soggette ad ulteriore regolamentazione, anche alla luce delle avviate riforme legislative all’esame del parlamento nazionale (ddl Semplificazioni, ndr)».