Non viola il principio di leale collaborazione tra Governo centrale e Regioni, e quindi non presenta profili di incostituzionalità, il credito d’imposta concesso alle farmacie dei comuni sotto i tremila abitanti per l’acquisto o il noleggio di apparecchiature di telemedicina. Lo scrive la Corte costituzionale nella sentenza, depositata ieri, che respinge il ricorso presentato dalla Regione Campania per impugnare la disposizione di cui all’articolo 19 septies, comma 4, della Legge 176/2020.
Secondo il governo campano, la norma violerebbe gli articoli 117 terzo comma, 118, 119 e 120 della Costituzione in quanto «inciderebbe sulla competenza concorrente delle Regioni in materia di tutela della salute, senza che possa ritenersi prevalente quella di competenza esclusiva statale nella materia del sistema tributario». La misura, invece, avrebbe dovuto garantire «la partecipazione delle Regioni nella determinazione dei criteri e delle modalità di attuazione delle disposizioni, invece stabiliti unilateralmente con decreto ministeriale».
Per la Consulta il ricorso è infondato. Il legislatore, infatti, ha voluto favorire l’accesso alla telemedicina per prestazioni di prima istanza in territori spesso sprovvisti di presidi medici più attrezzati con «un’agevolazione tributaria propriamente tale, anziché con la distribuzione in forma di incentivo di trasferimenti monetari». Così facendo, «il legislatore ha fatto ruotare la struttura dell’intervento sul piano afferente alla competenza esclusiva statale sul sistema tributario». Di conseguenza, conclude la Corte, «non è costituzionalmente necessario il coinvolgimento delle Regioni nella determinazione delle modalità di attuazione del contributo in esame e non risulta pertanto violato il principio di leale collaborazione».