È stata licenziata dalla commissione Sanità e va ora in Consiglio regionale per il voto la proposta di legge che aggiorna disposizioni e requisiti della farmacia dei servizi. Il testo, come ricorda una nota stampa, va a modificare la legge regionale 16/2000 allo scopo di adeguarla al decreto legislativo 153/2009, che per primo ha introdotto il concetto di “farmacia dei servizi”, e alle normative nazionali susseguitesi nell’arco degli ultimi 15 anni. La volontà del legislatore regionale, dunque, «è quella di integrare e chiarire, laddove ce ne fosse bisogno, le norme nazionali».
I punti cardine della proposta di legge sono sostanzialmente tre. Il primo riguarda la tipologia delle attività erogabili, che è circoscritta ai servizi sanitari previsti dalla normativa vigente e alla diagnostica da sangue capillare certificata per le singole strumentazioni utilizzate.
Il secondo punto riguarda le caratteristiche dei locali: si prevede che le attività aggiuntive possano essere svolte in spazi interni alla farmacia o locali esterni, dedicati in via esclusiva alle attività della farmacia dei servizi, separati dagli altri locali e in grado di assicurare la tutela della riservatezza degli utenti. Tali locali devono essere autorizzati e devono essere ubicati nella propria sede farmaceutica. Non possono essere utilizzate aree o strutture esterne, come ad esempio gazebo o prefabbricati, salvo situazioni straordinarie autorizzate dalla Autorità competente.
Altro aspetto che caratterizza la proposta di legge è un richiamo forte alla responsabilità del farmacista (titolare o direttore) che ha l’obbligo di installare e manutenere le apparecchiature utilizzate. Il farmacista dovrà inoltre rispondere dell’inesattezza dei risultati analitici, quando questa sia imputabile «a carenze nella installazione, taratura e manutenzione delle attrezzature utilizzate» e farsi garante del rispetto della riservatezza degli utenti.