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Veneto, da Regione norme di dettaglio su locali distaccati per servizi

13 Marzo 2024

Si aggiunge anche il Veneto al novero delle Regioni che hanno adottato una normativa di dettaglio per consentire alle farmacie del territorio di ospitare e proporre servizi in locali distaccati. Le disposizioni, come riferisce una nota stampa di Federfarma diffusa ieri, sono quelle impartite dalla dgr pubblicata sul Bollettino ufficiale della regione il 6 febbraio scorso: il provvedimento, osserva il sindacato, garantisce così uniformità di applicazione consentendo di superare eventuali difficoltà nell’interpretazione della norma a livello locale.

La dgr, in sintesi, viene incontro alle farmacie che intendono proporre le prestazioni consentite dal d.lgs 516/2009 ma hanno spazi limitati e non dispongono di locali adiacenti da annettere. Viene così risolta, osserva Federfarma Veneto, una criticità emersa durante la pandemia, «quando molte farmacie non poterono effettuare i tamponi covid per la mancanza di adeguati locali interni».

Gli spazi distaccati, avverte la nota, dovranno osservare il rispetto della riservatezza e privacy dell’utente, avere dimensioni tali da consentire l’effettuazione delle prestazioni nella massima sicurezza e sufficienti ad assicurare la presenza di tutti i materiali e attrezzature necessari; dovrà essere inoltre garantita la disponibilità di materiale sanitario, presidi e farmaci di pronto intervento, e andranno rispettati tutti i requisiti di idoneità igienico-sanitaria già previsti per i locali principali della farmacia.

Gli ambienti distaccati, inoltre, dovranno essere autorizzati dalle Asl e due o più farmacie potranno «esercitare in comune i servizi di primo e di secondo livello e/o le prestazioni professionali previa stipula di un contratto di rete», purché gli esercizi afferiscano alla medesima Azienda sanitaria. In alternativa all’opzione dei locali distaccati, le farmacie potranno sempre effettuate le prestazioni nelal sede principale al di fuori degli orari ordinari di apertura al pubblico. «I locali distaccati che prevedono l’accesso al pubblico devono essere dotati di un’insegna/cartellone che dia massima evidenza al cittadino circa la farmacia ai quali afferiscono e devono rendere ben visibile l’elenco dei servizi erogati». In tali ambienti, in ogni caso, non è consentito svolgere attività di dispensazione o vendita di farmaci, parafarmaci e altri prodotti, nonché la richiesta e consegna di preparazioni galeniche e la raccolta e spedizione delle ricette con prescrizioni farmaceutiche.

«La deliberazione della Regione del Veneto è importante perché queste linee guida, stabilite in base al buon senso, servono affinché tutte le farmacie siano messe nelle condizioni di erogare i servizi chiesti dalla cittadinanza» commenta il presidente di Federfarma Veneto, Andrea Bellon «tanto in locali esterni anche a farmacia chiusa quanto in locali in rete con altre farmacie, senza dover sottostare a requisiti stringenti. Questo ulteriore riconoscimento rende alcuni servizi erogati dalle farmacie più strutturali nell’ambito di un’integrazione con quelli del Sistema sanitario regionale».