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Austria, la Consulta conferma: niente farmacia ai titolari over 65

8 Aprile 2025

Con una sentenza attesa e destinata a fare giurisprudenza, la Corte costituzionale austriaca (VfGH) ha confermato la legittimità del limite dei 65 anni per chi ottiene in concessione una farmacia. La pronuncia, che rigetta tre ricorsi presentati in Bassa Austria, convalida la riforma dell’Apothekengesetz (la legge sulle farmacie) entrata in vigore appena un anno fa, che ha introdotto per la prima volta un tetto anagrafico tra i requisiti per l’idoneità personale del richiedente.

La norma, prevista all’articolo 3 comma 6 punto 2 della legge, recita testualmente: «È escluso dal conseguimento della concessione per l’esercizio di una farmacia pubblica chi, al momento della presentazione della domanda, ha compiuto il 65° anno di età». L’obiettivo dichiarato è quello di «favorire il ricambio generazionale», in analogia a quanto già previsto per i notai. Non si tratta di un divieto di esercizio, sottolinea il legislatore, perché le concessioni già rilasciate non vengono toccate e rimangono aperte tutte le altre forme di occupazione per i farmacisti.

Dietro l’intervento, tuttavia, ci sarebbe anche l’intento di ostacolare l’uso strumentale delle concessioni da parte di investitori esterni. In Austria la legge consente a chi non è farmacista di essere socio di minoranza (fino al 49%) nella titolarità di una farmacia: capita quindi che i pensionati vengano utilizzati come prestanome per superare i requisiti di titolarità, salvo poi lasciare la gestione effettiva a soci di capitale.

I tre casi sottoposti alla Consulta riguardano due farmaciste e un farmacista, i cui ricorsi sono stati respinti già in primo grado dai tribunali amministrativi locali. Le motivazioni addotte erano varie: la retroattività della riforma per domande presentate prima della legge, l’assenza di una norma transitoria, l’eccessiva discrezionalità nella gestione delle pratiche. Una delle ricorrenti ha presentato domanda appena due settimane prima dell’entrata in vigore dell’Apothekengesetz, sostenendo che se la pubblica amministrazione avesse evaso in tempo la richiesta avrebbe ottenuto la concessione.

Il Landesverwaltungsgericht (Lvg, il tribunale amministrativo regionale) ha ribadito tuttavia che il legislatore non ha previsto alcuna disposizione transitoria e che le obiezioni di legittimità costituzionale e comunitaria non sono fondate. Nessuna delle tre cause è stata ritenuta meritevole di discussione orale e non è stato ammesso neppure il ricorso in sede superiore, in quanto non vi sarebbero questioni giuridiche di rilevanza generale da dirimere.

Alcuni osservatori, piuttosto, hanno osservato che con il nuovo limite anagrafico l’iter delle pratiche aperte – solitamente molto lungo per le nuove aperture, a causa delle complesse verifiche sui criteri geografici e demografici – ha avuto un’accelerazione.